Sentenza n. 4598/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’ottemperanza e/o l'esatta esecuzione della Sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 8134/2024, depositata in data 28.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, n. 8134/2024, concernente il riconoscimento di un buono elettronico di € 500,00 per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, relativamente all'anno scolastico 2021/2022, e aveva condannato l'amministrazione all'emissione del buono elettronico di € 500,00. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2024. Nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, notificazione all'amministrazione, inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, mediante il riconoscimento alla ricorrente del buono elettronico di € 500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, qualificata come misura sollecitatoria e non risarcitoria, parametrandola all'interesse legale sulla somma dovuta; la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato se versato. Il compenso eventuale del commissario è stato determinato in € 500,00, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama i presupposti dell'articolo 114 e, al comma 4, lett. e), la fissazione di una penalità di mora.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per sollecitare l'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
La penalità di mora può essere fissata anche nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfo, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, dopo la notificazione del titolo all'amministrazione, costituisce uno dei presupposti per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
diritto ... ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo ... relativamente all’anno scolastico 2021/2022
È la base normativa del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro e oggetto dell'obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione, sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e risulti l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione dell'obbligo accertato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine determinato e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo e facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
- La penalità di mora può essere determinata mediante un parametro rapportato all'interesse legale sulla somma oggetto dell'obbligo di pagamento o di corresponsione imposto dal titolo esecutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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