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Ordinanza

Ordinanza n. 1219/2026 - Catania, Sezione 2

per l'accertamento della illegittimità del silenzio rigetto da parte di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa relativo all'istanza di accesso formulata in data 21.08.2025; e la condanna di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina spa alla ostensione degli atti indicati nella suddetta istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202502393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 21 agosto 2025 e mancata ostensione degli atti richiesti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto serbato da A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. su un’istanza di accesso e per ottenere la condanna dell’azienda all’ostensione degli atti richiesti. Nel corso del giudizio, con una precedente ordinanza, il Collegio aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda che svolgessero le mansioni di “operatore di esercizio”, stabilendo specifiche modalità di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione e imponendo il deposito di un attestato dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione della relativa data. I ricorrenti hanno depositato documentazione dalla quale risultava soltanto che, il 10 febbraio 2026, avevano trasmesso all’amministrazione copia degli atti necessari per la pubblicazione, senza dimostrare se, quando e in quale modo l’amministrazione avesse effettivamente pubblicato i dati richiesti. Le dichiarazioni rese in camera di consiglio dal difensore circa l’avvenuta pubblicazione sono state ritenute insufficienti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso. Ha rilevato che la documentazione depositata non comprovava l’effettivo adempimento dell’integrazione del contraddittorio secondo le modalità fissate dalla precedente ordinanza: essa dimostrava solo la trasmissione all’amministrazione, in data 10 febbraio 2026, degli atti destinati alla pubblicazione, ma non l’avvenuta pubblicazione, la sua data né le modalità concretamente seguite. Le sole assicurazioni del difensore non sono state ritenute sufficienti. Il Collegio ha quindi ordinato al difensore dei ricorrenti di acquisire e depositare entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza una documentazione, anche diversa dall’attestato indicato in precedenza, idonea a comprovare se, quando e come siano stati pubblicati sul sito dell’amministrazione i dati indicati nell’ordinanza n. 283/2026. La decisione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Massime di principio

  • Quando il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, la parte onerata deve fornire una prova documentale dell’effettiva pubblicazione, della data in cui è avvenuta e delle modalità concretamente seguite; la mera trasmissione all’amministrazione dei documenti da pubblicare non dimostra l’adempimento.
  • Nel giudizio amministrativo, le sole dichiarazioni del difensore rese in camera di consiglio non sono sufficienti a comprovare l’avvenuto adempimento di specifiche modalità di integrazione del contraddittorio stabilite dal giudice, quando tale adempimento richieda una verifica documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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