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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-781/22

Order of the Vice-President of the Court of 17 March 2023. — LE v European Commission. — Interim measures – Articles 278, 279 and 299 TFEU – Appeal – Application for suspension of operation and for other interim measures – Debit notes issued by the European Commission for the recovery of grants awarded by contract – Urgency – Pecuniary damage. — Case C-781/22 P-R

Giurisprudenza europea62022CO0781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte ha respinto l’istanza di misure provvisorie proposta da LE in parallelo all’impugnazione della sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di recuperare somme dovute a titolo di sovvenzione. La Corte ha ritenuto non dimostrato il requisito dell’urgenza, poiché il pregiudizio prospettato era essenzialmente patrimoniale e non adeguatamente provato come irreparabile. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare il fumus boni juris né il bilanciamento degli interessi.

Rigetto di un’istanza cautelare in sede di impugnazione contro una sentenza del Tribunale, proposta per sospendere l’esecuzione di un debito portato da debit note della Commissione in materia di recupero di sovvenzioni

La questione giuridica

Se, nelle more dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione di recupero di somme dovute a titolo di sovvenzione, fossero soddisfatte le condizioni per sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata e della decisione sottostante, in particolare il requisito dell’urgenza e del pregiudizio grave e irreparabile.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione o ogni altra misura provvisoria può essere concessa solo se l’istante dimostra cumulativamente fumus boni juris e urgenza; quando il danno allegato è di natura pecuniaria, esso è di regola riparabile, salvo circostanze eccezionali, e l’istante deve fornire sin dal deposito dell’istanza informazioni precise e documentate atte a dimostrare che, in mancanza della misura, la sua viabilità finanziaria sarebbe compromessa prima della decisione nel merito. Nel caso di specie, LE non ha fornito elementi sufficienti sulla propria situazione finanziaria né su quella dei soci, e non ha dimostrato un danno grave e irreparabile: l’istanza cautelare è quindi respinta senza esame del fumus e del bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 165, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Sospensione cautelare dell’esecuzione di un recupero di sovvenzioni della Commissione

La Vicepresidente della Corte di giustizia decide su un’istanza di misure provvisorie proposta in pendenza di impugnazione contro una sentenza del Tribunale. La domanda mira a sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata e della decisione della Commissione che impone il recupero di importi già erogati nell’ambito di un grant agreement.

Fatti e svolgimento della controversia

La Commissione e il coordinatore di un consorzio di sette enti, di cui faceva parte LE, avevano firmato un accordo di sovvenzione il 28 giugno 2011. In seguito a presunte irregolarità attribuite a LE, la sua partecipazione al consorzio fu terminata mediante modifica dell’accordo.

Dopo vari scambi, la Commissione emise tre debit notes il 21 marzo 2018, chiedendo a LE il pagamento di complessivi EUR 275 915,12. Poiché i solleciti di pagamento non ebbero esito, la Commissione adottò la decisione di recupero C(2020) 3988 final del 9 giugno 2020.

Procedimento davanti al Tribunale

LE propose al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione di recupero e, in via cautelare, chiese la sospensione della sua esecuzione. Con ordinanza del 27 novembre 2020 il Presidente del Tribunale respinse la domanda cautelare; con sentenza del 26 ottobre 2022 il Tribunale respinse poi il ricorso nel merito.

Domanda di misure provvisorie in sede di impugnazione

LE ha quindi proposto impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e, parallelamente, una nuova domanda cautelare fondata sugli articoli 278, 279 e 299 TFUE. Chiede:

  • la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale;
  • in subordine, la sospensione della decisione della Commissione;
  • ogni altra misura provvisoria ritenuta giusta e appropriata.

Quadro normativo e criteri applicabili

La Corte ricorda che le domande cautelari devono contenere, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’oggetto della controversia, le circostanze che fondano l’urgenza e gli elementi di fatto e di diritto che dimostrano il fumus boni juris.

Per ottenere la misura, l’istante deve dimostrare cumulativamente:

  • una base prima facie fondata della domanda;
  • l’urgenza, nel senso che la misura sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito;
  • ove occorra, il bilanciamento degli interessi.

La Corte precisa inoltre che una domanda proposta anche ai sensi dell’articolo 299 TFUE resta soggetta alle stesse condizioni procedurali previste dal regolamento di procedura.

Valutazione dell’urgenza

La Corte esamina anzitutto l’urgenza. Ricorda che la tutela cautelare serve a garantire l’effettività della futura decisione finale e che l’istante deve provare che non può attendere la decisione nel merito senza subire un danno grave e irreparabile.

Quanto al pregiudizio patrimoniale, la Corte ribadisce che esso non è, di regola, irreparabile, poiché il risarcimento economico può normalmente ristorare il danno. Solo in circostanze eccezionali, quando l’esecuzione imminente comprometta la viabilità finanziaria dell’impresa prima della sentenza di merito, può ricorrere l’urgenza.

Nel caso concreto, LE si è limitata ad affermare che l’esecuzione della decisione le avrebbe causato difficoltà finanziarie e avrebbe ostacolato la sua difesa nel giudizio di impugnazione. Tuttavia:

  • non ha sostenuto in modo espresso che tali difficoltà avrebbero compromesso la sua viabilità finanziaria;
  • non ha fornito informazioni precise e documentate sulla propria situazione finanziaria;
  • non ha prodotto elementi idonei a valutare la situazione finanziaria dei soci;
  • uno dei documenti allegati era presentato come mera bozza soggetta a revisione;
  • il contenuto di tale documento non era spiegato in modo da consentire una valutazione dell’effetto concreto del recupero sulla solidità finanziaria della società.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’istanza deve essere corredata, sin dal deposito, da elementi completi e specifici che consentano un quadro finanziario reale e globale dell’impresa.

Irrilevanza autonoma delle presunte censure di diritto

La Corte osserva anche che l’eventuale esistenza di errori di diritto nella sentenza impugnata, quand’anche prospettata, può eventualmente giustificare l’annullamento in sede di impugnazione, ma non basta da sola a dimostrare un danno grave e irreparabile ai fini cautelari.

Decisione e conseguenze sulle spese

Poiché il requisito dell’urgenza non è stato dimostrato, la domanda cautelare è respinta senza esaminare il fumus boni juris e il bilanciamento degli interessi.

Quanto alle spese, la Corte rinvia la decisione al provvedimento che chiuderà il procedimento, riservandole ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in appello per effetto dell’articolo 184, paragrafo 1.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisoriecontenzioso in materia di sovvenzioni uerecupero di crediti della commissioneimpugnazionipregiudizio patrimoniale

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