Cassazione Penale, Ordinanza n. 13478/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per evasione. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, proponendo una diversa lettura delle fonti probatorie e criticando la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Con il secondo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, insistendo sulla ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, e non evidenziavano specifici travisamenti della prova né manifeste illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a una diversa lettura del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti, e che il secondo motivo riproponeva questioni già correttamente vagliate e respinte dai giudici di merito, compresa la non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Per effetto dell'inammissibilità sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto sulla base della motivazione dei giudici di merito, giudicata corretta e immune da illogicità manifeste.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una semplice rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- La censura per travisamento della prova è ammissibile solo se si individua uno specifico errore percettivo o una decisiva emergenza processuale erroneamente valorizzata; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- È inammissibile il motivo di ricorso che ripropone questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente e non manifestamente illogico della sua non applicabilità.
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