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Sentenza

Sentenza n. 2565/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1036 del 16 novembre 2022 ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2019 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratori di Ricerche Cliniche Dr. Alessandro Bifulco S.r.l. il 21/10/2023: per l’annullamento: - della nota prot. 126825 del 27/06/2023, notificata il 27/06/2023 ad oggetto “trasmissione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anni 2017-2021”; - della nota prot. 133633 del 05/07/2023, notificata il 5/07/2023 ad oggetto “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.”; - della nota prot. 152062 del 01/08/2023, notificata il 1/08/2023 ad oggetto “Integrazione della nota prot. 133633 del 05/07/202 di Avvio del procedimento amministrativo recupero RTU Anno 2019. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.-correzione”; - della nota prot. 156419 del 07/08/2023, notificata il 7/08/2023 ad oggetto “Conclusione del procedimento amministrativo prot. 133633 del 05/07/2023 e integrazione prot. 152062 del 01/08/2023 ex artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.- teso al recupero di quanto previsto relativamente alla RTU anno 2019”; - di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica per l'anno 2019 e successivi atti di recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la deliberazione con cui l'ASL aveva definito la regressione tariffaria unica per l'anno 2019 e, con motivi aggiunti, le comunicazioni relative al saldo amministrativo-contabile, all'avvio e alla conclusione del procedimento di recupero di euro 29.212,72, corrispondenti a pagamenti ritenuti non dovuti per prestazioni erogate in regime di provvisorio accreditamento. Ha dedotto il difetto di motivazione e l'erroneità dei dati utilizzati per determinare la regressione tariffaria, la lesione del legittimo affidamento per il notevole intervallo temporale tra l'erogazione delle prestazioni e la richiesta di pagamento, nonché l'illegittimità derivata degli atti di recupero. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto patrimoniale di dare-avere, e ha contestato nel merito l'erroneità dei calcoli.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo preliminare e dirimente la questione di giurisdizione e prescindendo dalle ulteriori eccezioni in rito. La controversia non riguarda gli atti regionali di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, cioè l'esercizio di poteri autoritativi rimesso alla giurisdizione amministrativa. Le censure concernono invece esclusivamente modalità, tempi e quantum della regressione tariffaria e il conseguente recupero di somme, ossia l'effettiva debenza di corrispettivi nell'ambito del rapporto contrattuale tra struttura accreditata e ASL. Tali posizioni hanno natura di diritto soggettivo e la controversia è riconducibile al binomio obbligo-pretesa, senza esercizio di potere discrezionale o autoritativo dell'amministrazione. La deliberazione impugnata è stata qualificata come atto paritetico, non idoneo a disciplinare autoritativamente il rapporto. La circostanza che gli atti siano stati adottati all'esito di un procedimento amministrativo non incide sulla natura sostanziale della posizione azionata. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme preclusioni e decadenze. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, quando non sia coinvolto l'esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può motivare la decisione mediante rinvio a precedenti conformi, richiamati per relationem.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale e la forma procedimentale degli atti non modificano la natura sostanziale delle posizioni soggettive né determinano, da sole, la giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Le controversie tra una struttura sanitaria privata accreditata e l’ASL concernenti esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, il quantum della regressione tariffaria, le modalità di calcolo, i tempi del recupero e la restituzione di somme già corrisposte hanno natura patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando non investono gli atti regionali di programmazione sanitaria o la determinazione autoritativa dei tetti di spesa.
  • La regressione tariffaria, quando costituisce applicazione degli atti di programmazione e dei tetti di spesa già definiti e non impugnati, opera nell’ambito del rapporto obbligatorio tra ASL e struttura accreditata e gli atti applicativi dell’ASL hanno natura paritetica, non autoritativa.
  • La mera adozione degli atti di recupero all’esito di un procedimento amministrativo non attribuisce la controversia alla giurisdizione amministrativa, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale della posizione azionata e all’effettivo esercizio di poteri autoritativi.
  • Rientrano invece nella giurisdizione amministrativa le controversie che investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra diverse attività assistenziali.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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