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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24206/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 22/09/2004 - 21/03/2005 (181 giorni: 162 in carcere, 19 in custodia domiciliare). L'ordinanza cautelare originaria era per reati tra cui associazione mafiosa, cessione di stupefacenti, detenzione di armi, furto e danneggiamento. Alcune imputazioni per cessione di stupefacenti erano state stralciate e giudicate davanti al Tribunale di Catanzaro; per le rimanenti il processo si è svolto davanti al Tribunale di Velletri (competente dopo conflitto). Nel giudizio successivo Scicchitano è stato assolto per associazione mafiosa e detenzione di armi, mentre altri reati sono stati dichiarati prescritti. In cassazione il ricorrente deduceva vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. e c.p.p.), sostenendo che i giudici di merito avevano genericamente richiamato il compendio indiziario senza individuare le condotte specifiche che configurerebbero "colpa grave" e che la prescrizione di alcune imputazioni non poteva ostare al riconoscimento dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto correttamente applicato il principio secondo cui, in presenza di più imputazioni che hanno giustificato la misura cautelare, la condanna per anche una sola di esse, se autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà personale, esclude il diritto alla riparazione. Nel caso di specie, per taluni capi (cessione a fini di spaccio) il ricorrente era stato condannato con sentenza confermata, mentre per altri capi (furti) era intervenuta la prescrizione. Inoltre la Corte ha osservato che la prescrizione, di per sé, non dà diritto all'indennizzo a meno che la custodia cautelare sia risultata superiore alla pena astrattamente o concretamente inflitta o non risulti accertata l'ingiustizia formale della detenzione. I giudici hanno rilevato l'assenza di una assoluzione nel merito e che la durata della custodia non superava la misura della pena concretamente inflitta. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di cassazione invocato dal ricorrente: vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché le argomentazioni di merito erano conformi ai principi di legge e giurisprudenza.

  • art. 129, cod. proc. pen. (secondo comma)

    Richiamato in relazione al proscioglimento per prescrizione: la valutazione ai fini della riparazione richiede comunque una verifica di merito, anche se limitata, che può escludere l'ingiustizia della detenzione.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Norma che consente all'imputato di rinunciare alla prescrizione per ottenere una sentenza piena sul merito; è uno strumento che può essere utilizzato per perseguire il riconoscimento della riparazione anche in presenza di reato prescritto.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 29623 del 14/10/2020, Rv. 279713 - 01

    Principio consolidato: in processi con più imputazioni, la condanna per anche una sola imputazione idonea ad autorizzare la custodia cautelare esclude il diritto alla riparazione per l'intero periodo.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 34661 del 10/06/2010 (Maugeri), Rv. 248076

    La sentenza chiarisce che il proscioglimento per prescrizione richiede comunque un esame di merito che può escludere l'ingiustizia della detenzione; pertanto la prescrizione non determina automaticamente diritto all'indennizzo.

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 5621 del 16/10/2013, Rv. 258607

    Ribadito che l'imputato può rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art.157 c.7 cod. pen. per ottenere una pronuncia sull'insussistenza del fatto e così poter conseguire la riparazione.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 09/10/2014, Rv. 262396

    Richiama il principio che la prescrizione non comporta automaticamente il diritto alla riparazione, salvo i casi tassativi indicati dalla giurisprudenza (eccesso di durata della custodia o accertata ingiustizia formale).

  • Giurisprudenza - Sez. 4, Sentenza n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 258086

    Ulteriore conferma dei criteri per escludere il diritto alla riparazione in caso di proscioglimento per prescrizione, richiamati dalla Corte di cassazione nella decisione.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è fondata su più imputazioni, la condanna anche per una sola imputazione che, di per sé, giustifica la misura esclude il diritto alla riparazione per l'intera custodia cautelare.
  • La prescrizione di alcuni capi non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: serve una valutazione di merito, e il diritto sorge solo se la custodia cautelare è superiore alla pena astrattamente o concretamente irrogabile o quando risulti accertata l'ingiustizia formale della detenzione.
  • L'imputato può rinunciare alla prescrizione (art.157, comma 7, cod. pen.) per ottenere una sentenza di merito e concorrere così al riconoscimento della riparazione anche quando il reato sarebbe altrimenti estinto per prescrizione.
  • Chi invoca la "colpa grave" dell'autorità giudiziaria deve indicare con precisione le condotte rilevanti; valutazioni meramente generiche o il riferimento indifferenziato a compendi indiziari non sono sufficienti.
  • Il giudice della riparazione deve confrontarsi esplicitamente con l'esistenza di condanne o sentenze passate in giudicato relative alle imputazioni che hanno sorretto la custodia cautelare.
  • In caso di più capi, il richiedente deve dimostrare che la misura cautelare non sarebbe stata adottata in presenza esclusiva delle imputazioni per le quali è stato prosciolto; altrimenti prevale il principio che la condanna per almeno un capo preclude l'indennizzo.

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