Cassazione Penale, Sentenza n. 29983/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 D.P.R. 309/1990) e di cessione di stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/difetto di motivazione in relazione ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, sostenendo che la permanenza in detenzione per altro titolo (dal 22/10/2019), il percorso di riabilitazione e l'attività lavorativa svolta in carcere rendessero infondata la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse dato motivazione sufficiente e non illogica, richiamando la gravità dei fatti e il curriculum criminale del ricorrente. Ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità del pericolo di reiterazione, citando precedenti di legittimità (tra cui Sez. 4, n. 484/12.11.2021, P.M. in proc. Abouelseoud Karem Ha). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'adito del Tribunale per il riesame contro le misure cautelari: utilizzata come base procedurale per il riesame dell'ordinanza impugnata.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che qualifica i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione per questo reato comporta una presunzione, seppur non assoluta, di pericolosità che il giudice ritiene rilevante ai fini della custodia cautelare.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, fatto contestato in capo al ricorrente e valutato dal Tribunale ai fini della gravità complessiva.
art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare violazione di legge nell'atto impugnato; la Corte ha ritenuto la censura infondata per mancata capacità di superare la presunzione di pericolosità legata al reato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la cancelleria dovrà attenersi per gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (P.M. in proc. Abouelseoud Karem Ha), Rv. 282416
Principio interpretativo utilizzato dalla Corte: lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la sussistenza delle esigenze cautelari, ivi compreso il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019 (Bastone), Rv. 278498
Precedente richiamato a conferma dell'orientamento secondo cui la detenzione già in corso non è ostativa automatica alla misura cautelare custodiale aggiuntiva.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017 (Perskura), Rv. 270535
Ulteriore precedente confermante la possibilità di applicare misure custodiali anche a soggetti già detenuti per altra causa, se ricorrono esigenze cautelari concrete.
Massime di principio
- Lo stato di detenzione per altra causa non è, di per sé, sufficiente a escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione e dunque non impedisce automaticamente l'applicazione di una misura custodiale aggiuntiva.
- Nei reati connessi al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) la gravità del fatto e il curriculum criminale sono elementi rilevanti e possono giustificare la custodia in carcere quando adeguatamente motivati dal giudice.
- Il percorso di riabilitazione e l'attività lavorativa svolta in carcere sono elementi che possono essere valutati in favore del detenuto, ma non sono necessariamente idonei a escludere il pericolo di reiterazione se contrapposti a fatti gravi e a precedenti penali significativi.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi esplicitamente con la presunzione di pericolosità collegata al tipo di reato; limitarsi a mere affermazioni generiche sulla riabilitazione rischia di rendere il ricorso inammissibile o infondato.
- Per avere maggiori possibilità di successo in casi analoghi è opportuno produrre elementi concreti e documentati che neutralizzino il rischio di reiterazione (ad esempio valutazioni criminologiche/psichiatriche, programmi di trattamento approvati, garanzie serie per misure alternative).
- La Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi che non superano la soglia di confronto con la motivazione del giudice di merito o che non forniscono argomentazioni nuove e specifiche; la motivazione del giudice di merito deve essere criticata punto per punto.
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