Cassazione Penale, Sentenza n. 24009/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari) dal 29/11/2006 all'08/10/2008, per complessivi 679 giorni. La Corte di Appello ha respinto la domanda ritenendo che al momento dell'applicazione e durante il mantenimento della misura sussistessero gravi indizi di colpevolezza e che la condotta del Mirenda avesse, con dolo o colpa grave, determinato la detenzione; ha inoltre richiamato che per alcune condotte è intervenuta la prescrizione (acquisti e cessioni di stupefacenti) ma ciò, a suo avviso, non escludeva la responsabilità che aveva giustificato la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale carente e apodittica, priva di specificazione delle condotte, delle epoche, del nesso tra le condotte estinte per prescrizione e la protrazione della misura cautelare, nonché dell'analisi rispetto alla pena astrattamente irrogabile e ai termini di fase ex art.303 c.p.p. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Norma relativa ai reati di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso le condotte riferite a violazioni di tale norma sono state dichiarate estinte per prescrizione e la Corte ha rilevato che non è stato spiegato in che modo tali condotte abbiano giustificato la detenzione cautelare e il suo protrarsi.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma relativa al reato associativo in materia di stupefacenti; dalla motivazione dell'ordinanza impugnata risultava che la custodia cautelare poteva essere stata applicata anche per questo titolo, il che imponeva che la Corte chiarisse quali imputazioni abbiano effettivamente legittimato la misura.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il diritto all'equa riparazione in caso di ingiusta detenzione; la Corte costituzionale (sent. 219/2008) ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte che condiziona sempre il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito, con conseguente giurisprudenza che limita o precisa gli effetti in caso di estinzione per prescrizione.
art. 303 cod. proc. pen.
Norma che fissa i termini massimi di durata dei vari gradi e termini di fase del procedimento; la Corte ha richiesto che la Corte territoriale valutasse l'idoneità delle imputazioni prescritte a giustificare il protrarsi della misura anche con riferimento ai limiti temporali previsti da tale articolo.
Corte costituzionale, sentenza n. 219 del 2008
Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.314 c.p.p. che condizionava sempre il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito; la Suprema Corte ne trae principio per valutare i casi di estinzione per prescrizione e i presupposti per il riconoscimento della riparazione.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è stata adottata sulla base di più imputazioni, il proscioglimento con formula non di merito per una sola di esse, se autonomamente idonea a legittimare la misura, può impedire il riconoscimento automatico dell'equa riparazione; occorre però che sia evidente quale imputazione abbia giustificato la misura.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il diritto all'equa riparazione non è automaticamente escluso ma richiede un esame comparato: va verificato se la durata della custodia eccede la pena astrattamente irrogabile o quella concretamente inflitta nei precedenti gradi, oppure se sussiste in astratto la formale ingiustizia della detenzione.
- Il giudice che rigetta la domanda di riparazione deve motivare in maniera specifica e non apodittica: indicare le condotte contestate, le epoche di commissione, il nesso causale con l'applicazione e il protrarsi della misura cautelare e il riferimento ai termini di fase previsti dall'art.303 c.p.p.
- Non è sufficiente il richiamo generico alla prescrizione o alla sussistenza di indizi gravi; la valutazione deve precisare in che modo le imputazioni prescritte abbiano influito sulla decisione cautelare e sulla sua durata.
- In caso di carenza motivazionale la Corte di legittimità può annullare e rinviare per nuovo giudizio, demandando alla Corte territoriale il riesame puntuale degli elementi fattuali e la eventuale regolazione delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →