Cassazione Civile, Ordinanza n. 35477/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto contributi alla Gestione separata per l'attività di un professionista iscritto ad albo. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo non dovuti i contributi perché, nell'anno considerato, il reddito prodotto era inferiore a euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, sostenendo che l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per il professionista non dipende dal superamento della soglia di euro 5.000, la quale rileva solo per le attività autonome occasionali; per l'attività professionale abituale, ancorché non esclusiva, l'obbligo sussiste invece in via generale, salvo che il reddito sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento. La Corte d'appello avrebbe dunque errato nel fondare la decisione esclusivamente sul basso reddito senza accertare se l'attività fosse abituale o occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello di Torino in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo, chiarendo che la soglia reddituale di euro 5.000 non è criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo del professionista, dovendosi prima accertare in fatto se l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; per il professionista iscritto ad albo l'obbligo opera se il reddito non è già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
estende l'obbligo contributivo alle attività di lavoro autonomo occasionale solo quando il reddito annuo superi euro 5.000; la soglia non governa, invece, le attività svolte in forma abituale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.
artt. 61 e 69-bis D.Lgs. n. 276 del 2003
discipline di favore in materia di rapporti di collaborazione e presunzione di continuatività, ma non introducono una presunzione legale di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.
art. 49, comma 1, TUIR (DPR n. 917 del 1986)
richiamato per la definizione del lavoro autonomo rilevante ai fini della contribuzione.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo va verificato anzitutto in base al carattere abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività svolta; la soglia di euro 5.000 rileva invece per il solo lavoro autonomo occasionale.
- La percezione di un reddito annuo inferiore a euro 5.000 non esclude automaticamente l'obbligo contributivo: essa può costituire solo un indizio, da valutare insieme agli altri elementi di fatto, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività.
- L'abitualità dell'attività professionale deve essere accertata come scelta ex ante del professionista, e non desunta ex post dal solo ammontare del reddito prodotto.
- Le norme che escludono talune professioni intellettuali dal campo di applicazione di specifiche presunzioni in materia lavoristica o fiscale non consentono di ricavare una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali.
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