Sentenza n. 3500/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 27.6.2022 mediante il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto ha decretato che “a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa, il Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS- (-OMISSIS-), nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, subisce una detrazione di anzianità di giorni 9 (nove) nel grado dal 18 dicembre 2020 al 27 dicembre 2020”; b) ove occorrer possa della nota recante protocollo n. -OMISSIS-. del 28.2.2022 mediante la quale il Comando Legione Carabinieri “Lombardia” SM - Ufficio Personale, determinava l'accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione del Vicebrigadiere -OMISSIS-, già impugnata nell'ambito del ricorso gerarchico trasmesso a mezzo pec in data 31/03/2022, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 e contestuale sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa del 28 febbraio 2022, nonché decreto del 27 giugno 2022 di detrazione di nove giorni di anzianità nel grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Legione Carabinieri aveva accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposto la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, nonché il successivo decreto ministeriale di detrazione di nove giorni di anzianità nel grado. Ha dedotto il travisamento dei fatti e un grave difetto di istruttoria, sostenendo inoltre che il ricorso gerarchico presentato il 31 marzo 2022 contro l'atto del 28 febbraio 2022 non fosse stato deciso e che, secondo una nota successiva del Nucleo Radiomobile, non si fosse formato il silenzio-rigetto in assenza dell'avvio dell'istruttoria. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'impugnazione, rilevando che sul ricorso gerarchico si era formato il silenzio-rifiuto decorsi novanta giorni dalla presentazione, con conseguente decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione dell'atto presupposto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile la domanda di annullamento del provvedimento del 28 febbraio 2022. Il ricorso gerarchico, trasmesso il 31 marzo 2022, non aveva ricevuto riscontro; ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il silenzio-rifiuto si era formato il 29 giugno 2022, decorsi novanta giorni. Il ricorrente avrebbe quindi dovuto impugnare l'atto presupposto entro il 28 settembre 2022, considerando la sospensione feriale, mentre il ricorso giurisdizionale era stato notificato soltanto il 9 dicembre 2022. Il TAR ha respinto la tesi secondo cui la mancata istruttoria avrebbe impedito la formazione del silenzio-rifiuto: tale omissione, una volta accertata la trasmissione del ricorso gerarchico, costituisce proprio un inadempimento dell'amministrazione e non esclude l'effetto legale del silenzio. Il ricorso contro il decreto del 27 giugno 2022 è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il decreto di detrazione dell'anzianità costituiva infatti l'atto consequenziale fondato in via necessaria e unica sull'accertamento presupposto del 28 febbraio 2022. Poiché quest'ultimo era ormai incontestabile per tardività, l'eventuale annullamento del solo atto consequenziale non avrebbe prodotto utilità concreta: l'amministrazione sarebbe stata tenuta ad adottare un nuovo atto di identico contenuto in applicazione del vincolo derivante dall'atto presupposto. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso gerarchico si intende respinto quando l'autorità competente non provvede entro novanta giorni dalla sua presentazione; da tale formazione decorre il termine per l'impugnazione giurisdizionale dell'atto contestato.
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-COVID-2
La disposizione costituisce il fondamento dell'accertamento amministrativo dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale richiamato negli atti impugnati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riguardo allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il ricorso gerarchico non deciso entro novanta giorni produce il silenzio-rifiuto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971; la mancata istruttoria da parte dell'amministrazione non impedisce la formazione di tale effetto legale, una volta accertata la regolare presentazione del ricorso.
- L'atto amministrativo impugnato in via giurisdizionale oltre il termine decadenziale decorrente dalla formazione del silenzio-rifiuto è irricevibile, anche quando il ricorrente deduca che l'amministrazione non abbia esaminato o istruito il ricorso gerarchico.
- Sussiste un rapporto di presupposizione necessaria quando il primo provvedimento appartiene alla medesima sequenza procedimentale del secondo e costituisce il suo presupposto unico e imprescindibile, senza che l'atto consequenziale richieda ulteriori valutazioni amministrative autonome.
- Quando l'atto presupposto è divenuto incontestabile per tardività, manca l'interesse a ricorrere contro il solo atto consequenziale se il suo eventuale annullamento non arrecherebbe un'utilità concreta, poiché l'amministrazione sarebbe comunque vincolata ad adottare un nuovo atto di identico contenuto.
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