Cassazione Penale, Sentenza n. 41412/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi miravano a censurare la sentenza di appello che, nel rito abbreviato, aveva riqualificato l'estorsione in illecita concorrenza (art. 513-bis c.p.) e confermato diverse condanne. Il ricorso di Buccafusco deduceva: vizio di motivazione sulla valutazione della credibilità delle parti civili; mancanza di prova della rapina (art. 628 c.p.) ovvero assorbimento della rapina nella fattispecie di illecita concorrenza; e mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. Il ricorso di Salerno deduceva, tra l'altro: travisamento/omissione nella valutazione di documentazione (denuncia-querela contro la ditta Soloil) e richiesta di acquisizione di provvedimenti penali di terzi; riclassificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, in subordine, violenza privata/percossa; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (anche alla luce dell'atto di transazione del 15/03/2023) e vizi nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione; errore nel trattamento della riduzione legata al rito abbreviato per la contravvenzione descritta al capo 4). Il Pubblico Ministero chiedeva: per Salerno l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato al capo 4) e l'annullamento con rinvio relativamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; il rigetto nel resto; per Buccafusco la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Roberto Buccafusco (conseguente condanna al pagamento delle spese e ammenda di euro 3.000 alla Cassa delle ammende). Ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso di Nicola Salerno solo rispetto al capo 4) (contravvenzione prevista dall'art. 4 della l. n. 110/1975), per il quale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ed ha eliminato la pena di 20 giorni di reclusione; nel resto il ricorso di Salerno è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. In particolare la Cassazione ha ritenuto legittime le valutazioni di merito sulla credibilità delle parti civili e sulla riqualificazione della condotta in illecita concorrenza (esclusa la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni), ha rigettato le richieste istruttorie in Cassazione e ha confermato che le circostanze attenuanti generiche non erano meritevoli di concessione alla luce dell'intensità del dolo e delle modalità della condotta. Nessuna condanna alle spese è stata disposta a carico di Salerno in relazione al parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 513-bis cod. pen.
La condotta è stata ritenuta illecita concorrenza consistente nell'esclusione violenta di un concorrente dal mercato; la riqualificazione è aderente alle emergenze probatorie e diversa dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni
art. 628 cod. pen. (rapina)
La rapina aggravata è stata confermata per Buccafusco; la Corte territoriale ha valutato la riconoscibilità dell'altruità dei beni e la presenza dell'elemento soggettivo
art. 581 cod. proc. pen. / art. 393 cod. pen.
art. 581 c.p.p.; art. 393 c.p.
Richieste di acquisizione documentale e di riclassificazione per Cassazione sono inammissibili se mirano a integrare l'istruttoria: la Cassazione non ha poteri istruttori, il suo controllo è limitato al travisamento e alla tenuta logica della motivazione
art. 610 cod. pen.
Richiesta di ricondurre la condotta a violenza privata non accolta: la motivazione di merito ha distinto la fattispecie di illecito concorrenziale dalle fattispecie residuali
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi di riscontro; la mera assenza di elementi negativi o la transazione successiva non impongono automaticamente la loro concessione
art. 133 cod. pen.
Censurate le motivazioni sulla quantificazione della pena quando non si fondano su adeguata valutazione di elementi positivi; nel caso la Corte d'appello ha motivato il diniego delle attenuanti sulla base dell'intensità del dolo
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La riduzione della pena per continuità relativa a contravvenzione e rito abbreviato va applicata correttamente (la Corte ha accertato un errore di misura nella diminuzione applicata al capo 4), ma il reato è comunque prescritto)
legge n. 110/1975, art. 4
La contravvenzione di cui al capo 4) è stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato Buccafusco al pagamento delle spese e dell'ammenda alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
sent. Corte cost. n. 86/2024
Invocata dai ricorrenti per ottenere un'attenuante, la sentenza costituzionale non è stata ritenuta applicabile retroattivamente o non è stata tempestivamente dedotta in appello; comunque la Corte di legittimità ha ritenuto infondata la richiesta nel merito
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta la credibilità delle prove: il suo controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e al travisamento delle fonti di prova ove adeguatamente allegato
- Le decisioni di merito che valutano attendibili dichiarazioni delle parti civili e le conferme esterne (es. immagini di videosorveglianza, referti) sono difficilmente rimovibili in Cassazione se la motivazione è logica e coerente con le emergenze processuali
- Per distinguere il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall'illecita concorrenza o dall'estorsione è decisivo l'elemento soggettivo e la finalità dell'azione: se la violenza è diretta a escludere un concorrente dal mercato si configura illecito concorrenziale e non l'esercizio di un diritto azionabile in giudizio
- La mera esistenza di un atto di transazione o di elementi successivi non determina automaticamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che giustifichino la valutazione attenuante
- Richieste di acquisizione di documenti o prove nuove in Cassazione sono generalmente inammissibili: l'istanza deve essere proposta in sede di merito, non davanti alla Corte di legittimità
- Errori di calcolo di diminuzioni per rito abbreviato o per continuazione possono essere censurati, ma se il reato è prescritto la correzione materiale non comporta sempre conseguenze pratiche
- L'inammissibilità del ricorso espone il ricorrente a conseguenze economiche (spese processuali e talvolta ammenda) e non produce effetto sulla decisione di merito che resta definitiva
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