Cassazione Civile, Ordinanza n. 17752/2024 del 27/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio ha rettificato il reddito d’impresa di una società. La CTR ha confermato la pretesa fiscale ritenendo che alcuni pagamenti effettuati da un’altra società in favore della contribuente, contabilizzati da quest’ultima come finanziamenti, avessero in realtà natura commerciale, sulla base di elementi presuntivi e della mancata prova documentale della natura finanziaria delle operazioni e della preventiva approvazione societaria dei finanziamenti, irrilevanti le successive ratifiche. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse invertito illegittimamente l’onere probatorio e rivalutato in modo scorretto la contabilità, senza considerare fatti e documenti favorevoli alla tesi del finanziamento; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e violazione di legge per non avere la CTR esaminato la doglianza secondo cui l’Ufficio aveva contestato solo alcuni versamenti senza disconoscere complessivamente le scritture contabili e senza scomputare i costi correlati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Quanto alle ulteriori doglianze, le ha ritenute inammissibili perché, sotto la veste dell’omessa pronuncia e della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato inoltre giudicato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata dimostrata la proposizione della questione relativa al mancato riconoscimento dei costi già nel ricorso introduttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito quando la doglianza investe in realtà l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per nullità della sentenza è scrutinabile solo se effettivamente sussiste la violazione processuale dedotta, non quando la censura sia solo apparente e sostanzialmente diretta contro il merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere prospettata per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze contabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nei casi di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può investire il vizio motivazionale se non è dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova non è ammissibile se in realtà mira a contestare la valutazione del giudice di merito sulle prove acquisite.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono essere valorizzate dal giudice di merito; la loro critica in cassazione è inammissibile quando richiede una nuova ponderazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
La norma è richiamata come parametro della rettifica del reddito d'impresa sulla base di elementi presuntivi.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata come base della rettifica IVA fondata su presunzioni e risultanze contabili.
art. 115 c.p.c.
Il richiamo alla violazione dell'art. 115 c.p.c. non può trasformarsi in censura del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 2709 c.c.
La questione sulle scritture contabili non può essere riproposta in cassazione per ottenere un diverso giudizio di fatto sulla loro attendibilità e sul loro contenuto.
art. 53 Cost.
La censura costituzionale è stata invocata in relazione alla dedotta mancata considerazione dei costi, ma la Corte l'ha reputata inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di omessa pronuncia o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti, riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La critica alle presunzioni semplici utilizzate dal giudice di merito è inammissibile se mira soltanto a sostituire l'apprezzamento di gravità, precisione e concordanza con una diversa lettura degli elementi istruttori.
- La deduzione di un errore sull'onere della prova deve confrontarsi con la reale struttura della decisione impugnata: se la censura riguarda in sostanza il merito della valutazione probatoria, essa è inammissibile in cassazione.
- Le doglianze fondate su scritture contabili e sulla mancata considerazione di costi o ricavi devono essere specificamente prospettate nei gradi di merito e riprodotte con precisione nel ricorso per cassazione, altrimenti sono inammissibili per difetto di specificità.
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