Sentenza n. 3728/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1554/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.04.2025, e notificata il 14.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1554/2025, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro, relativa all’anno scolastico 2023/2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato la somma dovuta. La ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta soddisfazione della pretesa, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite in ragione del tardivo adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che non sussisteva più un oggetto sul quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento dell’Amministrazione confermava infatti la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente. Le spese sono state liquidate in complessivi 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza promossa per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La piena soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, pur consentendo la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario e oggetto di successiva esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente nelle more del processo l’obbligo risultante dal giudicato, viene meno l’oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento conferma la fondatezza della pretesa azionata.
- La piena soddisfazione sostanziale della pretesa estingue la necessità di una pronuncia sull’esecuzione, ma non impedisce al giudice di regolare le spese valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso se il giudizio fosse proseguito.
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