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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08626/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il divieto di dimora nella provincia di Napoli contestato per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente deduceva la configurabilità della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, per il rinvenimento di circa 10 grammi di cocaina, la presenza di 485 euro in contanti, quattro conversazioni sul cellulare e il fatto di trovarsi da solo nell'auto della madre in orario notturno. Si sosteneva che il quantitativo fosse compatibile con l'uso personale (richiamata giurisprudenza che ha riconosciuto la lieve entità anche per quantitativi maggiori) e che non vi fossero elementi concreti di collegamento con una piazza di spaccio organizzata; contestata inoltre la valutazione della pluralità di cessioni e l'assunzione che lo stupefacente fosse stato prelevato nel rione "Ex 219".

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili in larga parte le censure che comportavano una rivalutazione dei fatti e degli indizi, ricordando il divieto di sindacare in questa sede la valutazione di merito. Ha altresì ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse fornito motivazione adeguata e logica nel non riconoscere la "lieve entità": il prevenuto era stato sorpreso in piena notte in zona nota per spaccio, con dieci involucri termosaldati pronti per la cessione, tre telefoni (di cui uno di tipo "Nokia" riconducibile a usi tipici dello spaccio), chat che documentavano attività di cessione da luglio fino al 18/10/2025, e la disponibilità di 485 euro non giustificata dallo stato di disoccupazione. Per tali ragioni la Corte ha confermato l'insussistenza, allo stato, della lieve entità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Il comma 1 disciplina il reato di illecita detenzione a fini di spaccio; il comma 5 prevede l'ipotesi di lieve entità. La Corte ha ritenuto che, anche per un quantitativo modesto, vadano valutati unitariamente gli elementi indiziari (imballaggi pronti per la vendita, telefoni multipli, chat e denaro) che escludono la lieve entità.

  • codice di procedura penale, art. 309

    Articolo richiamato quale norma che regola il riesame delle misure cautelari; la decisione impugnata era un provvedimento di riesame ai sensi di tale norma.

  • d.l. n. 123/2023, convertito nella l. n. 159/2023

    Modifica normativa richiamata dal ricorrente: la Corte osserva che la non occasionalità delle cessioni è ora circostanza che incide sulla valutazione della lieve entità, rendendo più difficoltosa la qualificazione come fatto di lieve entità quando emergano più cessioni.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017)

    Principio di diritto richiamato: la cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di merito sui fatti e sugli indizi; il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • La sola rilevanza di un quantitativo modesto di stupefacente non garantisce automaticamente la riconoscibilità della "lieve entità": i giudici valutano unitariamente anche confezionamento, strumenti tipici dell'attività di spaccio (più telefoni, involucri termosaldati), comunicazioni elettroniche e denaro contante.
  • Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" è necessario non solo dimostrare un quantitativo ridotto, ma anche l'assenza di elementi indiziari di cessione continuativa o professionale: mancanza di chat/contatti per la vendita, assenza di involucri predisposti alla vendita, assenza di telefoni multipli o somme di denaro incompatibili con il tenore di vita.
  • Dopo le modifiche normative del 2023, la non occasionalità delle cessioni pesa maggiormente contro la qualificazione come fatto di lieve entità: più cessioni documentate rendono meno probabile la concessione del beneficio.
  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari, è essenziale proporre censure di diritto (violazione di norme, manifesta illogicità della motivazione); le doglianze che chiedono una diversa valutazione dei fatti o degli indizi sono inammissibili.
  • Gli elementi che più incidono nel giudizio di necessità di una misura cautelare sono: la tipologia del confezionamento (pronto per la vendita), la presenza di strumenti di comunicazione multipli, chat o conversazioni che documentano cessioni, somme di denaro non giustificate e il contesto territoriale dell'arresto (zone note per spaccio).

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