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Sentenza

Sentenza n. 2470/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato dal Questore di Trapani

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione degli artt. 11, 42 e 43 del regio decreto n. 773/1931, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto dei presupposti e il difetto assoluto di motivazione. Ha sostenuto che la Questura si fosse limitata a riepilogare precedenti risalenti nel tempo senza spiegare perché una condanna del 1987 per falsità materiale in atto pubblico, non riguardante l’uso delle armi, e due procedimenti per omessa custodia di armi, definiti o archiviati, potessero ancora fondare una prognosi negativa di affidabilità. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, assumendo l’incompatibilità tra il precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, poi revocato nel 2023, e il successivo diniego della licenza di porto d’armi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitata in funzione preventiva e cautelare della tutela dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per negare la licenza non è necessario un comprovato abuso delle armi né un giudizio di pericolosità sociale, essendo sufficienti elementi seri, concreti, attuali e oggettivamente apprezzabili dai quali desumere l’inaffidabilità del richiedente. Nel caso concreto, la valutazione amministrativa è stata ritenuta globale e ragionevole, fondata sulla condanna per falsità materiale e, soprattutto, sulle vicende relative alla custodia delle armi, dalle quali emergevano condotte quantomeno negligenti. L’oblazione non impedisce all’Autorità di pubblica sicurezza di considerare amministrativamente i fatti sottostanti come elementi sintomatici di inaffidabilità, poiché l’estinzione del reato per oblazione lascia impregiudicato l’accertamento storico dei fatti rilevanti sul piano amministrativo. Il giudizio amministrativo è autonomo rispetto a quello penale e può attribuire rilievo a fatti non sfociati in una condanna. È stata esclusa anche la contraddittorietà tra la revoca del divieto di detenzione e il diniego del porto: i presupposti per il rilascio o rinnovo del porto d’armi sono più rigorosi, poiché il porto costituisce un’autorizzazione eccezionale e comporta un rischio maggiore rispetto alla mera detenzione. La detenzione legale, pertanto, non attribuisce automaticamente il diritto al porto. La valutazione di inaffidabilità non è risultata manifestamente incongrua, illogica o sproporzionata e, rientrando nella discrezionalità amministrativa, non è stata sindacata. Le spese sono state compensate in ragione della mera costituzione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931

    Fondano l’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità del richiedente e nel negare o revocare le autorizzazioni in materia di armi per finalità preventive di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 42 R.D. n. 773/1931

    È richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della disciplina del porto d’armi e dei relativi poteri dell’Autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice ritiene adeguatamente motivato il diniego, in quanto fondato sul richiamo coordinato a precedenti penali e a condotte negligenti nella custodia delle armi.

  • art. 699 cod. pen.

    È richiamato per evidenziare che il rilascio della licenza costituisce una deroga al generale divieto di porto abusivo di armi.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    È richiamato insieme all’art. 699 cod. pen. per sottolineare la natura eccezionale dell’autorizzazione al porto d’armi.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti; il rilascio della licenza di porto d’armi è un’autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di porto e può essere negato sulla base di una valutazione preventiva dell’affidabilità del richiedente.
  • Il diniego della licenza di porto d’armi può fondarsi anche su fatti privi di autonoma rilevanza penale, non direttamente attinenti all’uso delle armi o non sfociati in una condanna, purché siano seri, concreti, oggettivamente apprezzabili e idonei a evidenziare il venir meno dell’assoluta affidabilità richiesta.
  • La valutazione di affidabilità deve essere globale e può fondarsi sulla reciproca interconnessione di più elementi; il richiedente non può neutralizzarla isolando e contestando singolarmente ciascun precedente quando il giudizio amministrativo considera il complesso delle circostanze.
  • L’estinzione del reato per oblazione non impedisce all’Autorità di pubblica sicurezza di considerare i fatti storici sottostanti come elementi sintomatici dell’inaffidabilità del richiedente, poiché il giudizio amministrativo di prevenzione è autonomo rispetto a quello penale.
  • La revoca o il diniego del porto d’armi può essere legittimo quando la prognosi di possibile abuso si fonda su fatti oggettivi e la valutazione rispetta criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza o sproporzione.
  • La possibilità di detenere legalmente armi non comporta automaticamente il diritto di portarle: i presupposti per il rilascio del porto d’armi sono più stringenti di quelli necessari per la detenzione, in ragione del maggiore rischio connesso al trasporto e all’utilizzo dell’arma.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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