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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3825/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, in sede di esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze e rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo in anni 9 e mesi 6, contestando che il giudice dell'esecuzione avesse duplicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato (applicandola due volte) e avesse preso come riferimento improprio la pena risultante da una sentenza che aveva già unificato più reati ex art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha constatato la duplicazione della diminuzione per il rito abbreviato e l'errata modalità di riferimento alla pena per fattispecie riunite, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari, ordinando che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio venga effettuata nel rispetto dei principi di diritto richiamati (determinazione della pena base prima della diminuente, applicazione dell'aumento per continuazione sulla pena base e successiva applicazione della diminuente sul complessivo; individuazione del reato materialmente più grave scorporando eventuali unificazioni ex art. 81 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; interpretata insieme alla giurisprudenza nel senso che la determinazione della pena per continuazione richiede specifiche operazioni sul trattamento sanzionatorio (pena base prima della diminuente, aumento per continuazione, poi applicazione della diminuente)

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle sentenze che avevano già unificato più reati: il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati ai fini di individuare il reato materialmente più grave e applicare autonomi aumenti per i reati satellite

  • Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Ben Salam

    il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato

    Principio vincolante secondo cui non è consentita la duplicazione della diminuzione per il rito abbreviato: la diminuente va applicata una sola volta, in chiusura del calcolo dopo l'aumento per continuazione

  • Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla

    il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo

    Chiarisce che, quando le sentenze di riferimento hanno già unificato più reati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare le unificazioni e ricostruire il computo della continuazione partendo dal reato più grave

Massime di principio

  • In caso di continuazione tra condanne pronunciate con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va applicata una sola volta, dopo aver determinato la pena base e aver applicato l'aumento per continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione deve individuare il reato materialmente più grave tra quelli interessati dalla continuazione; non si può prendere a riferimento la pena risultante da una sentenza che abbia già unificato più reati senza prima scorporarli.
  • Se le sentenze richiamate hanno unificato più violazioni ex art. 81 c.p., il giudice dell'esecuzione deve scorporare le unificazioni, determinare la pena per il reato più grave e applicare autonomi aumenti per i reati satellite.
  • Il giudice dell'esecuzione ha libertà di valutazione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ma deve osservare i principi consolidati dalla giurisprudenza (procedura sequenziale: pena base antes diminuente, aumento per continuazione, poi applicazione della diminuente).
  • In presenza di errori nel calcolo del cumulo o nell'applicazione delle diminuenti rilevanti, la Cassazione annulla l'ordinanza e rinvia per un nuovo giudizio rispettoso dei criteri giuridici richiamati.

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