Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 11260/2026 - Roma, Sezione 3B

per la nomina di commissario ad acta in relazione alla sentenza n. 12427/2019 del TAR del Lazio – sede di Roma, Sez. IIIbis, emessa in data 22.10.2019, pubblicata in data 29.10.2019, nel procedimento n. 6648/2019 RG, avente ad oggetto: “la mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento di abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze”.

Giustizia amministrativa202504610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12427/2019 relativa all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda la nomina e l'attività di un commissario ad acta in relazione alla sentenza del TAR Lazio n. 12427/2019, che aveva avuto ad oggetto il silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania. Il testo non espone ulteriori motivi di censura, ma evidenzia la necessità di verificare gli adempimenti svolti dal commissario ad acta e i relativi esiti.

La decisione

Il TAR, rilevato che alla camera di consiglio del 17 giugno 2026 nessuno era presente e ritenuta necessaria una nuova convocazione, ha convocato il commissario ad acta, individuato nel dirigente generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito preposto alla direzione generale competente, alla camera di consiglio del 9 settembre 2026. Il commissario dovrà riferire sugli incombenti svolti e sui relativi esiti. L'ordinanza non definisce il giudizio né accerta l'avvenuta o l'omessa esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a verificare l'esecuzione di una sentenza amministrativa, il giudice può convocare il commissario ad acta affinché riferisca sugli adempimenti compiuti e sui relativi esiti prima di assumere ulteriori determinazioni.
  • La convocazione del commissario ad acta per acquisire informazioni sugli adempimenti svolti costituisce un incombente istruttorio e non comporta, di per sé, la definizione del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.