Cassazione Penale, Sentenza n. 8095/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste (07/05/2024) che confermava la condanna del ricorrente per il delitto di truffa. Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) per presunta tardività della querela, sostenendo che la conoscenza dei fatti (accessi abusivi al server e cancellazioni di file) sarebbe dovuta decorrere dal Report del 24/01/2018 anziché dalla relazione del consulente del 03/04/2018; (2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il termine per proporre querela decorre dalla piena cognizione dei fatti, raggiunta con l'esito dell'accertamento tecnico (relazione del consulente Dal Checco del 03/04/2018) e non già dal solo Report preliminare del 24/01/2018 che forniva elementi meramente sospetti; dunque il motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Sul secondo motivo la Corte d'appello aveva motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la quantità dei dati copiati e cancellati, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno, parametri rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; anche questo motivo è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; rigettata la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile (Danieli Automation s.p.a.), nulla dovuto a quest'ultima per non essere intervenuta alla discussione in pubblica udienza.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Gli altri mezzi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici: il motivo basato su presunta tardività della querela è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, pertanto non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 606 c.p.p.
art. 131-bis c.p.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione comparativa dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa perché la quantità e le modalità degli accessi/dati copiati e cancellati e l'entità del danno non consentivano di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
art. 133 c.p.
Fornisce i parametri per valutare la pena ed è richiamato per valutare la particolare tenuità: la Corte ha considerato rilevanti la quantità dei dati, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno per escludere la tenuità.
Massime di principio
- Il termine per proporre querela decorre dalla piena, effettiva e documentata conoscenza dei fatti da parte della persona offesa; sospetti preliminari o report parziali non sempre bastano a far decorrere il termine se non consentono una cognizione certa della natura e dell'esito del fatto.
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessario dimostrare, con argomentazione precisa, che la quantità, le modalità, il grado di colpevolezza e l'entità del danno rientrano nei parametri di cui all'art. 133 c.p.; la mera asserzione è insufficiente.
- I motivi di cassazione devono essere concreti e specifici: censure generiche o non supportate da elementi probatori saranno dichiarate manifestamente infondate e il ricorso inammissibile.
- Chi impugna deve valorizzare elementi probatori oggettivi (perizie, report tecnici, testimonianze) che dimostrino tempestività o particolare tenuità; l'attivazione di indagini da parte della parte offesa può indicare che la cognizione non era ancora completa.
- Conseguenze processuali: ricorso inammissibile comporta condanna alle spese e possibili sanzioni (es. contribuzione alla Cassa delle ammende); la parte civile che non interviene alla discussione può rimanere esclusa dalla liquidazione delle spese.
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