Sentenza del 18/12/2015 n. 25483 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il 12 aprile 2001 la società acquistò tre terreni soggetti a piani urbanistici particolareggiati, beneficiando dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 33 della L. n. 388 del 2000. Il 14 settembre 2001 li rivendette alla E. s.r.l., che li edificò entro cinque anni dall'acquisto originario. L'Amministrazione revocò l'agevolazione e recuperò la maggiore imposta. I contribuenti contestarono sia la decadenza dell'Ufficio dall'azione di recupero, sia nel merito la revoca, sostenendo che l'edificazione da parte dell'avente causa soddisfacesse il requisito. La Commissione tributaria di primo grado accolse la contestazione di merito senza esaminare la decadenza; il giudice d'appello accolse l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il termine triennale decorresse dopo i cinque anni dall'acquisto e che dovesse edificare l'acquirente originario. In Cassazione i contribuenti censurarono la decorrenza del termine e, con il secondo motivo, l'interpretazione del requisito dell'edificazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: il termine di decadenza triennale per il recupero decorre dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita, non dal compimento dei cinque anni dall'acquisto. Poiché, secondo la sentenza impugnata, alla notifica dell'atto impositivo il termine era già scaduto, la Corte ha cassato la decisione d'appello e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti per decadenza dell'Amministrazione dall'azione di recupero. Il secondo motivo, relativo a chi dovesse eseguire l'edificazione, è rimasto assorbito e non è stato deciso. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
In tema di perdita del beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, (aliquota agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati), correlato all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19 solo agli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.
Il beneficio riguarda l'aliquota agevolata per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. In caso di perdita del beneficio collegata alla vendita prima dell'edificazione, il contribuente non deve comunicarla; il recupero resta soggetto alla decadenza triennale decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto.
Art. 19, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 19 solo agli eventi che danno origine ad un'ulteriore liquidazione d'imposta
L'obbligo di denuncia previsto dall'art. 19 non si applica alla perdita del beneficio in esame, poiché questa non costituisce un evento che dà origine a un'ulteriore liquidazione d'imposta.
Art. 76, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.
Il termine triennale di decadenza per l'esercizio del potere di recupero decorre dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita agevolato, non dalla scadenza del periodo quinquennale.
Massime di principio
- Quando la perdita di un'agevolazione tributaria è collegata alla rivendita dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non è tenuto a comunicarla ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986, secondo il principio applicato in questa decisione.
- Per il recupero dell'imposta conseguente alla perdita del beneficio previsto dall'art. 33, comma 3, della L. n. 388 del 2000, il termine di decadenza è triennale e decorre dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita; non viene posticipato al termine dei cinque anni concessi per edificare.
- Se l'atto impositivo è notificato dopo la scadenza del termine di decadenza, il recupero è precluso e la controversia può essere definita accogliendo la domanda del contribuente senza decidere le ulteriori questioni di merito rimaste assorbite.
- La decisione non stabilisce se, per conservare l'agevolazione, l'edificazione possa essere eseguita dall'avente causa: tale questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sulla decadenza.
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