Cassazione Penale, Sentenza n. 38407/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione proposto dall'avv. Massimo Mercurelli nell'interesse di Cosmin Sabau avverso la partecipazione del dott. Filippo Steidl al collegio della Sezione per il riesame nel procedimento penale ex art. 309 cod. proc. pen. R.G.T.L. n. 413/2025. Si deduceva che il magistrato era incompatibile perché aveva già manifestato convinzioni sulle stesse questioni di diritto (in particolare sull'inutilizzabilità delle prove) in un precedente provvedimento del 17/12/2024, per cui non poteva giudicare nuovamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le norme sulla ricusazione sono di natura eccezionale e vanno interpretate in senso letterale e restrittivo; non sussiste incompatibilità per il fatto che il giudice debba riesaminare la stessa questione di diritto in sede cautelare o di riesame, né basta che in precedenza abbia assunto una decisione non conforme alla legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
L'esternazione di convincimento del giudice rilevante ai fini di ricusazione richiede che sia indebitamente espressa, ossia al di fuori di ogni necessità funzionale e scollegata dall'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale.
art. 623, lett. a), cod. proc. pen.
Non si richiede che i componenti del collegio siano diversi quando si decide in sede di rinvio; la presenza di magistrati che hanno adottato precedenti decisioni non determina automaticamente incompatibilità.
art. 309, cod. proc. pen. (procedimento contestato)
Norma richiamata quale riferimento procedurale del procedimento in cui è stata proposta la ricusazione; non è stata interpretata per sé come causa di incompatibilità automatica.
Massime di principio
- Le istanze di ricusazione sono eccezionali e devono essere interpretate in modo letterale e restrittivo; non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche.
- La semplice esistenza di un precedente provvedimento del medesimo giudice sulla stessa questione di diritto non costituisce di per sé causa di incompatibilità.
- Per giustificare la ricusazione ai sensi dell'art. 37 è necessario dimostrare una manifestazione di convincimento indebitamente espressa, cioè non funzionalmente collegata all'esercizio delle funzioni giudiziarie nella specifica fase.
- In sede di riesame o cautelare un magistrato può essere chiamato a pronunciarsi nuovamente su questioni già esaminate: ciò non determina automaticamente violazione del principio di imparzialità.
- Ricorsi di ricusazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (anche a favore della cassa delle ammende).
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