Cassazione Penale, Sentenza n. 37776/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marrazzo era imputato per violazione dell'art. 159, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2008 (omissioni di misure di sicurezza sul lavoro) emerse in seguito a ispezione del 17/09/2021. Il Tribunale di Catanzaro lo aveva assolto ritenendo che, in una verifica successiva del 28/09/2021, l'imputato avesse ottemperato alle prescrizioni e quindi non avesse volontà di violare la normativa. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza deducendo, in particolare, che per l'estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 758/1994, è necessario non solo eliminare le violazioni ma anche pagare, entro il termine previsto (30 giorni), la somma dovuta a titolo di oblazione amministrativa, circostanza non accertata in sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. La Corte ha censurato il Tribunale per aver: 1) confuso l'adempimento delle prescrizioni con l'inesistenza del fatto o con la mancanza dell'elemento soggettivo, 2) adottato una formula di assoluzione ('insussistenza del fatto') non congrua rispetto alle ragioni prospettate, e 3) omesso di verificare il pagamento dell'oblazione necessario, insieme alla rimozione delle condizioni di illegalità, per far operare l'estinzione prevista dall'art. 24 d.lgs. 758/1994. Per tali motivi la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 159, comma 2, lett. c)
Norma di riferimento per la contravvenzione contestata: disciplina le sanzioni per violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; costituisce il fatto materiale per il quale è stata processata la condotta omissiva dell'imputato.
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 87, comma 2, lett. c)
Riferimento normativo collegato al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni contestate; richiamato dalla Corte come parte del quadro sanzionatorio
d.lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 1
La Corte interpreta questa norma come disciplinante un regime di estinzione del reato articolato in due fasi: (1) l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza per eliminare le condizioni di illegalità e (2) il pagamento, nei termini previsti (30 giorni), della somma a titolo di oblazione amministrativa. Entrambe le condizioni devono sussistere perché operi l'estinzione.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Cass. Sez. III, 13/06/2016 n. 24418; Cass. Sez. III, 15/11/2019 n. 46462)
Richiamate come precedenti che confermano l'interpretazione secondo cui l'estinzione prevista dall'art. 24 d.lgs. 758/1994 richiede sia la rimozione delle violazioni sia il pagamento dell'oblazione; supportano il principio applicato dalla Corte.
Massime di principio
- L'adempimento successivo alle prescrizioni dell'organo di vigilanza (rimozione delle irregolarità) non cancella retroattivamente la configurazione materiale del reato già perfezionato; costituisce invece uno degli elementi per la possibile estinzione amministrativa prevista dalla legge.
- Perché operi l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 758/1994 è necessario verificare entrambe le condizioni: eliminazione delle violazioni e pagamento dell'oblazione nei termini; l'assenza anche di una sola di queste preclude l'estinzione.
- Il giudice non può trasformare l'adempimento successivo in motivo di assoluzione per 'insussistenza del fatto' o per assenza di volontà di violare la norma; la corretta formula e motivazione devono rispecchiare le reali ragioni (es. estinzione del reato se tutte le condizioni sono verificate, altrimenti valutazione della responsabilità).
- Nelle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro l'elemento soggettivo non richiede la consapevolezza di voler violare la norma in senso psicologico approfondito; la responsabilità può derivare da condotte omissive e dalla valutazione degli obblighi oggettivi del datore di lavoro.
- In casi analoghi il pubblico ministero può impugnare assoluzioni basate su valutazioni errate circa l'estinzione del reato e la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio se il Tribunale non ha accertato compiutamente le condizioni previste dalla normativa speciale.
- Il giudice di merito deve sempre accertare e motivare se e come siano state soddisfatte tutte le condizioni previste per l'estinzione amministrativa (compreso il pagamento dell'oblazione) prima di dichiarare l'estinzione o pronunciare una sentenza di assoluzione.
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