Cassazione Civile, Ordinanza n. 22388/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca per il pagamento di somme ritenute dovute a saldo di tre rapporti di conto corrente. Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la rideterminazione del saldo dei conti e la restituzione di quanto indebitamente versato. Il Tribunale ha revocato il decreto e ha condannato gli opponenti al pagamento di somme diverse. In appello, la Corte territoriale ha affermato che per i rapporti in questione non era dovuta alcuna capitalizzazione di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese e competenze; ha escluso l’applicabilità della delibera CICR 9 febbraio 2000; e ha azzerato le poste contabili per il periodo 30 giugno 1998 - 25 novembre 2004 per mancanza di estratti conto. Con successiva sentenza definitiva, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che nulla fosse dovuto ai correntisti/opponenti e ai loro aventi causa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che, in presenza di domanda riconvenzionale di accertamento negativo/restituzione, la mancata produzione degli estratti iniziali non potesse giustificare il saldo zero e che dovesse invece considerarsi vero il saldo del primo estratto conto disponibile; (2) omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello considerato le osservazioni del consulente di parte della banca alla CTU, asseritamente decisive per contestare le risultanze contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la regola applicata dalla Corte d’appello: nella controversia in cui la banca agisce per il pagamento del saldo e il correntista propone domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo e ripetizione dell’indebito, entrambe le parti sono onerate della prova delle rispettive pretese; la mancata produzione degli estratti iniziali non consente alla banca di valorizzare a proprio favore il saldo risultante dal primo estratto prodotto, ma neppure consente alla controparte di ottenere il rigetto della domanda per carenza probatoria altrui. La mancanza di documentazione del periodo iniziale resta quindi neutra ai fini della ricostruzione del dare-avere. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo radicalmente inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la banca non aveva trascritto o riassunto il contenuto delle osservazioni del consulente di parte né specificato le parti della CTU contestate, impedendo così il controllo sulla decisività del preteso omesso esame; inoltre, la sentenza impugnata dava atto di aver considerato le osservazioni del consulente di parte, ritenendole condivise. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
In una controversia su saldo di conto corrente con domande contrapposte di pagamento e accertamento negativo/rideterminazione del saldo, l’onere probatorio grava su entrambe le parti per le rispettive pretese; la mancanza di estratti iniziali non giustifica automaticamente l’attribuzione del saldo al primo estratto prodotto a favore della banca.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; il motivo è stato respinto sul riparto dell’onere della prova e, nel secondo motivo, dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse mal valutato le risultanze probatorie nei termini prospettati.
art. 112 c.p.c.
La dedotta ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stata accolta.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza definitiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando in materia di conto corrente si contrappongono una domanda della banca di pagamento del saldo e una domanda del correntista di accertamento negativo/rideterminazione e ripetizione, ciascuna parte sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
- La mancata produzione di una parte degli estratti conto non attribuisce automaticamente rilievo decisivo al primo estratto disponibile in favore della banca; la ricostruzione del rapporto può essere effettuata sulla base della documentazione prodotta, con neutralità del vuoto probatorio iniziale.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame o di vizio motivazionale su una CTU è inammissibile se il ricorrente non trascrive o sintetizza puntualmente le osservazioni formulate, le parti contestate della relazione peritale e la decisività delle deduzioni omesse.
- Il controllo di cassazione non può essere sollecitato in modo generico: il ricorso deve consentire alla Corte di verificare immediatamente contenuto delle contestazioni, rilevanza dei fatti asseritamente trascurati e incidenza causale del dedotto vizio.
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