Cassazione Civile, Ordinanza n. 04619/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 nei confronti di una società, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA, ritenendo indebita la deduzione di costi e l'indebita detrazione/limitazione d'imposta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, asseritamente poste in essere con società ungheresi. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi anche in appello, dove la CTR aveva valorizzato documentazione contabile, documenti di trasporto, certificazioni doganali, estratti conto e l'assenza di iniziative penali nei confronti del legale rappresentante. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione di norme processuali per motivazione apodittica e mancato esame dell'appello; violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, era il contribuente a dover dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza; omesso esame di fatti decisivi, ossia gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento, tra cui la natura di cartiera delle società estere, i rapporti personali tra i soggetti coinvolti e le dichiarazioni rese in sede di indagini. La censura centrale era che la CTR aveva dato rilievo a elementi formali e ad un preteso esito favorevole di un procedimento penale, trascurando invece gli indizi gravi, precisi e concordanti valorizzati dal Fisco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati i motivi riuniti perché la CTR non aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione aveva allegato e trascritto nel ricorso plurimi elementi indiziari idonei a fondare la presunzione semplice di frode, mentre il giudice di merito aveva valorizzato in modo apodittico la sola regolarità formale della documentazione e l'esistenza delle società estere, senza esaminare compiutamente gli indizi di cartiera, i rapporti personali tra i soggetti e le dichiarazioni acquisite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di violazione processuale per la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio, compresi gli atti del processo penale, senza attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione ritenuta apodittica e insufficiente della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata per contestare l'apparente apoditticità della CTR.
art. 53 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel primo motivo quale parametro del giudizio di appello tributario.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel primo motivo in relazione al rito tributario di appello.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, dopo l'allegazione di indizi gravi, precisi e concordanti da parte del Fisco, l'onere della prova contraria si sposta sul contribuente.
art. 2727 c.c.
Usato per fondare il ricorso alle presunzioni semplici nel contrasto alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; se l'Ufficio le offre, si determina l'inversione dell'onere probatorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento induttivo-analitico mediante presunzioni per le imposte dirette.
art. 40 d.P.R. 600/1973
Richiamato nel motivo, in connessione alla disciplina dell'accertamento.
art. 38 d.l. 331/1993
Richiamato tra le norme sulle cessioni intracomunitarie e sulla non imponibilità IVA.
art. 39 d.l. 331/1993
Richiamato tra le norme applicabili alle operazioni intracomunitarie contestate.
art. 41 d.l. 331/1993
Richiamato per la disciplina delle cessioni intracomunitarie.
art. 42 d.l. 331/1993
Richiamato per la disciplina delle operazioni intracomunitarie.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Richiamato in tema di costi da reato o non deducibilità, nel contesto delle imposte dirette.
art. 8 d.l. 16/2012
Richiamato tra le norme in materia di deducibilità dei costi e disciplina fiscale correlata.
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel contesto della disciplina IVA delle fatture e delle operazioni imponibili.
art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972
Richiamato come base dell'accertamento IVA fondato anche su presunzioni.
art. 5 d.lgs. 446/1997
Richiamato ai fini IRAP.
art. 25 d.lgs. 446/1997
Richiamato ai fini IRAP.
art. 17 Dir. 77/388/CEE
Richiamato per il diritto alla detrazione IVA e i suoi limiti.
art. 167 Dir. 2006/112/CE
Richiamato in tema di diritto alla detrazione IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del motivo per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del motivo per nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Base del motivo per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e siano specificamente riferibili alla frode o alla consapevolezza del contribuente.
- Quando il Fisco dimostra, anche per presunzioni, che il soggetto formale non coincide con quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione, l'onere si sposta sul contribuente, che deve provare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile.
- La mera regolarità formale di fatture, scritture contabili, bonifici o documenti di trasporto non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio contesta una frode soggettiva.
- Il giudice tributario deve valutare criticamente e complessivamente tutti gli indizi offerti dall'Ufficio; è viziata la decisione che li trascuri e si fondi solo su elementi formali o su affermazioni apodittiche.
- Nel processo tributario le risultanze del processo penale possono essere utilizzate come elementi di prova o di convincimento, ma non producono automaticamente giudicato né vincolano il giudice tributario, che deve svolgere una valutazione autonoma nel quadro del materiale acquisito nel giudizio fiscale.
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