Cassazione Penale, Sentenza n. 17025/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/02/2020 che, in sede di rinvio, aveva condannato il Beneloucif per il reato di cui all'art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva sette motivi: vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p.); travisamento o errata valutazione della nota autografa del 05/07/2007; ingiusta applicazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74; vizi nell'applicazione della dichiarazione di abitualità e conseguente misura di sicurezza (art. 109 c.p.); eccessività della pena e vizio nel confronto con le pene dei coimputati; carenza motivazionale ex art. 546 c.p.p. e art. 62-bis c.p.; illogicità nella determinazione degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. Il ricorso lamentava in sostanza errori nella valutazione probatoria e nella motivazione rispetto a fonti dichiarative eteroaccusatorie e a documenti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati tutti i sette motivi. Ha confermato la correttezza della valutazione svolta dalla Corte d'appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, l'esistenza di riscontri esterni e individualizzanti (sentenze irrevocabili e intercettazioni), e la congruità dell'interpretazione della nota del 05/07/2007. Ha ritenuto legittima l'applicazione d'ufficio della dichiarazione di abitualità e della relativa misura di sicurezza, e adeguata la motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione. Conseguenza pratica: viene confermata la condanna per art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 309/1990 e la pena complessiva come determinata in sede di merito (con aumento per continuazione), con rigetto del ricorso del condannato.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 2, 3, 4
Norma sanzionatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna ai commi 2 e 3 (comma 4 escluso in sede di merito), ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi e le aggravanti contestate relative alla composizione e alle condizioni dei partecipanti.
Codice penale, art. 416-bis
Richiamato nel quadro storico processuale come capo di imputazione originario (associazione mafiosa); la sentenza di Cassazione si concentra però sulla prova relativa all'associazione di tipo di cui all'art. 74 DPR 309/1990.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma relativa ai delitti di spaccio/traffico di stupefacenti; richiamata in relazione alla nota confessoria del 05/07/2007, con la quale il ricorrente ammetteva condotte di detenzione e cessione ritenute rilevanti per il periodo contestato.
Codice penale, art. 81
Norma sulla continuazione dei reati; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione dell'aumento di pena per i reati in continuazione e la motivazione distinta per i singoli aumenti, in linea con i principi richiamati.
Codice di procedura penale, art. 192 (dichiarazioni dei collaboratori)
Applicata secondo la giurisprudenza di legittimità: valutazione in tre fasi (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto, riscontri esterni), con richiesta che i riscontri siano estranei e individualizzanti; la Corte ha ritenuto rispettati questi parametri.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di censura in cassazione (errori di diritto, vizio di motivazione, travisamento della prova): la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità e ha escluso che vi fosse travisamento o carenza motivazionale tale da giustificare l'annullamento.
Codice di procedura penale, art. 585, comma 4
Richiamato per l'introduzione di motivi nuovi in sede di cassazione derivanti dall'appello; la Corte ha considerato e valutato anche tali motivi nei limiti consentiti.
Codice penale, art. 103
Richiamato in rapporto alla declaratoria di abitualità e alla misura di sicurezza: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sui presupposti dell'applicazione.
Codice penale, art. 109
Norma sulle misure di sicurezza personali; la Corte ha ritenuto regolare l'applicazione della misura di sicurezza correlata alla dichiarazione di abitualità, motivata sulle condanne pregresse e sulla pericolosità.
Codice penale, art. 132 e art. 133
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la quantificazione della pena e l'uso delle circostanze che hanno portato alle attenuanti equivalenti.
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze (art. 62-bis c.p.): la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione sul punto e valida la valutazione discrezionale del merito.
Codice penale, art. 62-bis
Circostanza attenuante della collaborazione o del comportamento processuale (valutata come attenuante equivalenti in combinato disposto nella quantificazione della pena); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate seguendo il metodo tripartito: credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni estranei e individualizzanti; la mancanza di uno di questi elementi può indebolire la prova ma la loro presenza, anche se composta da elementi indiretti o da altre sentenze, può sostenere la condanna.
- La Corte di Cassazione non può rivalutare liberamente le prove: il suo sindacato è limitato a verificare la coerenza logica e la completezza della motivazione; solo in caso di 'travisamento della prova' palese e non contestabile può intervenire sulla ricostruzione fattuale.
- I riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie possono essere di diversa natura (documentali, sentenze irrevocabili, intercettazioni, elementi indiziari) ma devono essere esterni rispetto alle dichiarazioni medesime e idonei a individualizzare la responsabilità dell'imputato.
- L'applicazione d'ufficio di misure di sicurezza (es. dichiarazione di abitualità e relativa misura ex art. 109 c.p.) è ammessa purché il giudice motivi specificamente sulla pericolosità attuale e sugli elementi che la giustificano.
- La diversa entità della pena inflitta a coimputati non costituisce di per sé motivo di annullamento in Cassazione, salvo che il diverso trattamento sia sorretto da ragionamenti contraddittori o paradossali; il confronto richiede che la difesa evidenzi incongruenze logiche rilevanti.
- In caso di continuazione di reati il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e rispettare il rapporto di proporzione tra le pene; la motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti.
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