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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17025/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/02/2020 che, in sede di rinvio, aveva condannato il Beneloucif per il reato di cui all'art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva sette motivi: vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p.); travisamento o errata valutazione della nota autografa del 05/07/2007; ingiusta applicazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74; vizi nell'applicazione della dichiarazione di abitualità e conseguente misura di sicurezza (art. 109 c.p.); eccessività della pena e vizio nel confronto con le pene dei coimputati; carenza motivazionale ex art. 546 c.p.p. e art. 62-bis c.p.; illogicità nella determinazione degli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. Il ricorso lamentava in sostanza errori nella valutazione probatoria e nella motivazione rispetto a fonti dichiarative eteroaccusatorie e a documenti processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati tutti i sette motivi. Ha confermato la correttezza della valutazione svolta dalla Corte d'appello circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, l'esistenza di riscontri esterni e individualizzanti (sentenze irrevocabili e intercettazioni), e la congruità dell'interpretazione della nota del 05/07/2007. Ha ritenuto legittima l'applicazione d'ufficio della dichiarazione di abitualità e della relativa misura di sicurezza, e adeguata la motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione. Conseguenza pratica: viene confermata la condanna per art. 74, commi 2 e 3, D.P.R. 309/1990 e la pena complessiva come determinata in sede di merito (con aumento per continuazione), con rigetto del ricorso del condannato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, commi 2, 3, 4

    Norma sanzionatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna ai commi 2 e 3 (comma 4 escluso in sede di merito), ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi e le aggravanti contestate relative alla composizione e alle condizioni dei partecipanti.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamato nel quadro storico processuale come capo di imputazione originario (associazione mafiosa); la sentenza di Cassazione si concentra però sulla prova relativa all'associazione di tipo di cui all'art. 74 DPR 309/1990.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma relativa ai delitti di spaccio/traffico di stupefacenti; richiamata in relazione alla nota confessoria del 05/07/2007, con la quale il ricorrente ammetteva condotte di detenzione e cessione ritenute rilevanti per il periodo contestato.

  • Codice penale, art. 81

    Norma sulla continuazione dei reati; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione dell'aumento di pena per i reati in continuazione e la motivazione distinta per i singoli aumenti, in linea con i principi richiamati.

  • Codice di procedura penale, art. 192 (dichiarazioni dei collaboratori)

    Applicata secondo la giurisprudenza di legittimità: valutazione in tre fasi (credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto, riscontri esterni), con richiesta che i riscontri siano estranei e individualizzanti; la Corte ha ritenuto rispettati questi parametri.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Criteri di censura in cassazione (errori di diritto, vizio di motivazione, travisamento della prova): la Corte ha chiarito i limiti del sindacato di legittimità e ha escluso che vi fosse travisamento o carenza motivazionale tale da giustificare l'annullamento.

  • Codice di procedura penale, art. 585, comma 4

    Richiamato per l'introduzione di motivi nuovi in sede di cassazione derivanti dall'appello; la Corte ha considerato e valutato anche tali motivi nei limiti consentiti.

  • Codice penale, art. 103

    Richiamato in rapporto alla declaratoria di abitualità e alla misura di sicurezza: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sui presupposti dell'applicazione.

  • Codice penale, art. 109

    Norma sulle misure di sicurezza personali; la Corte ha ritenuto regolare l'applicazione della misura di sicurezza correlata alla dichiarazione di abitualità, motivata sulle condanne pregresse e sulla pericolosità.

  • Codice penale, art. 132 e art. 133

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la quantificazione della pena e l'uso delle circostanze che hanno portato alle attenuanti equivalenti.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze (art. 62-bis c.p.): la Corte ha ritenuto non apparente la motivazione sul punto e valida la valutazione discrezionale del merito.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Circostanza attenuante della collaborazione o del comportamento processuale (valutata come attenuante equivalenti in combinato disposto nella quantificazione della pena); la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate seguendo il metodo tripartito: credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del racconto e riscontri esterni estranei e individualizzanti; la mancanza di uno di questi elementi può indebolire la prova ma la loro presenza, anche se composta da elementi indiretti o da altre sentenze, può sostenere la condanna.
  • La Corte di Cassazione non può rivalutare liberamente le prove: il suo sindacato è limitato a verificare la coerenza logica e la completezza della motivazione; solo in caso di 'travisamento della prova' palese e non contestabile può intervenire sulla ricostruzione fattuale.
  • I riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie possono essere di diversa natura (documentali, sentenze irrevocabili, intercettazioni, elementi indiziari) ma devono essere esterni rispetto alle dichiarazioni medesime e idonei a individualizzare la responsabilità dell'imputato.
  • L'applicazione d'ufficio di misure di sicurezza (es. dichiarazione di abitualità e relativa misura ex art. 109 c.p.) è ammessa purché il giudice motivi specificamente sulla pericolosità attuale e sugli elementi che la giustificano.
  • La diversa entità della pena inflitta a coimputati non costituisce di per sé motivo di annullamento in Cassazione, salvo che il diverso trattamento sia sorretto da ragionamenti contraddittori o paradossali; il confronto richiede che la difesa evidenzi incongruenze logiche rilevanti.
  • In caso di continuazione di reati il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e rispettare il rapporto di proporzione tra le pene; la motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti.

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