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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29741/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In sede di rinvio, il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza, ritenendo che in atti mancasse la documentazione necessaria per verificare i presupposti reddituali e gli altri requisiti per il beneficio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità del procedimento per omesso esame di un documento e violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la documentazione richiesta era stata in realtà già prodotta sia nelle fasi precedenti sia telematicamente nel giudizio di rinvio; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 76, commi 1, 2 e 3, e 79, commi 1, lett. c), e 3, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la dichiarazione sostitutiva ex art. 79 sarebbe stata di per sé sufficiente e, comunque, che il giudice avrebbe dovuto ordinare l'integrazione documentale se avesse reputato incompleta la produzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando l'errore del giudice di merito come travisamento della prova, cioè errata ricognizione del contenuto oggettivo dei documenti depositati, e non mera valutazione delle prove. Ha osservato che, essendo stato depositato il fascicolo telematico delle fasi precedenti, risultava dimostrato che i documenti reputati assenti dal Tribunale erano invece presenti in atti e dovevano essere esaminati. Poiché l'ordinanza impugnata aveva rigettato la domanda solo per la supposta assenza della documentazione, l'errore è stato ritenuto decisivo. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio denunciabile ex n. 4 ricomprende il travisamento della prova quando il giudice attribuisce ai documenti un contenuto oggettivo diverso da quello effettivo; il n. 3 è richiamato per la dedotta violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può configurarsi quando il giudice fonda la decisione su prove ritenute inesistenti, ovvero travisa il contenuto oggettivo dei documenti acquisiti al giudizio.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1, lett. c), e comma 3

    Richiamato per la sufficienza della dichiarazione sostitutiva e per gli adempimenti documentali connessi all'istanza di patrocinio.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    La dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessata viene indicata come mezzo documentale idoneo a comprovare i requisiti richiesti.

  • artt. 15 D.Lgs. n. 150/2011

    Indica il rito dell'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.

  • artt. 702-bis ss. c.p.c.

    Richiamati come base del rito applicato nel giudizio di opposizione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Integra vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. la decisione del giudice di merito fondata su un travisamento della prova documentale, quando il giudice attribuisca agli atti un contenuto oggettivo inesistente o difforme da quello reale.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se l'errore riguarda il contenuto oggettivo del documento, è stato oggetto di discussione tra le parti ed è decisivo, nel senso che la decisione sarebbe stata certamente diversa ove il documento fosse stato correttamente considerato.
  • Quando la decisione di merito respinge la domanda esclusivamente per la ritenuta assenza di documentazione, la prova della effettiva presenza in atti dei documenti determina la cassazione della decisione per decisività dell'errore.
  • Nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare concretamente la presenza e l'idoneità della documentazione depositata e non può fondare il rigetto su una erronea percezione dell'assenza di atti regolarmente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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