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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17962/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha condannato per furto aggravato in abitazione con due motivi principali: (1) vizio procedurale per avere la Corte ritenuto che il "responsabile della omissis I.", indicato quale "tutore temporaneo" del minore, potesse prestare il consenso al prelievo del campione salivare, nonostante il ricorrente sostenga che l'atto avesse natura sanitaria e rilevanza legale, estranea ai poteri del tutore; (2) doglianza sulla mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. (danno di speciale tenuità), per non aver valutato puntualmente il valore della refurtiva e non aver considerato il complesso dei beni che l'imputato avrebbe potuto sottrarre.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 72-bis disp. att. cod. proc. pen., che attribuisce al genitore o al tutore il potere di prestare il consenso al prelievo di campioni biologici per minori o incapaci; inoltre ha ritenuto legittimo che il responsabile della comunità, individuato come "tutore temporaneo", prestasse il consenso, richiamando l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che attribuisce ai legali rappresentanti delle comunità i poteri tutelari fino alla nomina di un tutore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità: la refurtiva descritta (sveglia, bicicletta, posate d'argento, effrazione) non era di valore trascurabile e i giudici di merito hanno correttamente escluso la tenuità del danno, non essendo pertinente speculare su beni non sottratti. Infine la Corte ha precisato che, dovendosi applicare in via analogica la disciplina favorevole per i minorenni, il rigetto del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 72-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 72-bis, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Stabilisce che, nei casi di prelievo di campioni biologici o accertamenti medici per minori o incapaci, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore; la Corte lo interpreta come fonte esplicita che attribuisce al tutore il potere di consentire il prelievo.

  • articoli 224-bis e 359-bis cod. proc. pen.

    art. 224-bis e art. 359-bis c.p.p.

    Richiamati dalla stessa disposizione di cui all'art. 72-bis; indicano i casi processuali nei quali si applicano le regole sul prelievo e sugli accertamenti medici.

  • art. 3, legge 4 maggio 1983, n. 184

    art. 3, L. 4/5/1983, n. 184

    Attribuisce ai legali rappresentanti delle comunità i poteri tutelari sul minore affidato fino alla nomina di un tutore; la Corte lo utilizza per confermare che il responsabile della comunità può essere considerato temporaneo tutore con poteri rappresentativi.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    art. 62, n. 4, c.p. (circostanza attenuante della speciale tenuità del danno)

    Riferimento alla circostanza attenuante relativa alla speciale tenuità del danno; la Corte richiede una valutazione concreta e puntuale del valore della refurtiva per riconoscerla e ha ritenuto che, dati gli oggetti sottratti, la tenuità non sussistesse.

  • art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (applicazione analogica)

    art. 29, D.Lgs. 28/7/1989, n. 272

    Applicata in via analogica per escludere la condanna alle spese processuali quando il ricorso è proposto da maggiorenne per reati commessi da minorenne; la Corte conferma tale disciplina di favore.

Massime di principio

  • Il consenso al prelievo di campioni biologici per un minore può essere validamente prestato dal tutore (anche "temporaneo"), in base all'art. 72-bis disp. att. c.p.p.; le contestazioni devono indicare una chiara base normativa per spostare tale potere su altri soggetti.
  • La qualifica di "temporaneo" del tutore o del responsabile di una comunità non riduce automaticamente i poteri rappresentativi attribuiti dalla normativa: fino alla nomina di un tutore formale, i legali rappresentanti della comunità esercitano poteri di cura e rappresentanza.
  • Per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è necessaria una valutazione fattuale e puntuale del valore concreto della refurtiva; valutazioni speculative su beni non sottratti non sono rilevanti.
  • Le doglianze generiche e prive di specificità (soprattutto in materia di accertamenti del valore del danno) sono destinate a essere respinte dalla cassazione; è necessario indicare elementi probatori concreti e una motivazione precisa.
  • Quando il ricorso in cassazione è proposto da un maggiorenne per reati commessi da minorenne, può trovare applicazione in via analogica la disciplina favorevole sui costi processuali prevista per i minorenni, con conseguente esclusione della condanna alle spese.

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