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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4789/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo con omissioni, aveva chiesto protezione internazionale, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, sostenendo di essere stato perseguitato a causa della propria appartenenza a un partito politico e di essere stato vittima di estorsioni. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 16 giugno 2016, aveva respinto la domanda, ritenendo non credibile l’appartenenza politica allegata; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22 maggio 2017, aveva rigettato l’appello, osservando inoltre che i fatti narrati, anche se veri, non risultavano collegati a motivi politici né a una situazione di conflitto e che non erano state dimostrate discriminazioni politiche o etniche. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007 e carenze istruttorie e motivazionali, contestando la valutazione di non credibilità e il mancato approfondimento del rischio individuale. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, lamentando l’omesso esame della violenza indiscriminata nel Paese d’origine e la mancata acquisizione di informazioni aggiornate. Con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 e delle norme in materia di cooperazione istruttoria, contestando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non pertinente alla motivazione d’appello, che aveva escluso la protezione internazionale sulla base di una valutazione di non credibilità ritenuta esauriente e immune da censure; inoltre, la censura di insufficiente motivazione non era proponibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione applicabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la situazione di violenza indiscriminata prevista dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007 costituiva una questione nuova, non allegata nei gradi di merito: il dovere di cooperazione istruttoria del giudice opera sul piano della prova, ma non sostituisce l’onere di allegare i fatti che fondano la domanda. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di allegazioni specifiche e individuali di vulnerabilità, non essendo sufficiente riproporre la dedotta persecuzione politica. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e non pertinente alla motivazione della Corte d’appello sui presupposti della protezione internazionale, che è stata esclusa argomentando dalla non credibilità del ricorrente in ordine alla questione dell’asserita persecuzione per motivi politici per la sua appartenenza al partito (OMISSIS), con motivazione esauriente e immune da censure.

    La censura sulla valutazione di credibilità deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; il giudice può escludere la protezione internazionale sulla base di una valutazione di non credibilità adeguatamente motivata.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Peraltro, la doglianza relativa all’insufficiente motivazione non rientra tra quelle predicabili in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione applicabile ratione temporis.

    Nel regime processuale applicabile, la mera insufficienza della motivazione non costituisce una censura proponibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007

    In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione.

    Per la protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata, non è necessaria l’allegazione di un rischio individualizzato, ma il richiedente deve comunque allegare la situazione generale di violenza nel Paese d’origine. I poteri istruttori officiosi attenuano l’onere probatorio, non quello di allegazione.

  • art. 342 c.p.c.

    Ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla Suprema Corte anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi.

    La verifica in cassazione dell’omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi presuppone che la questione sia stata specificamente proposta in appello e che il ricorso individui la relativa censura.

  • art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008

    In tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione.

    Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice integra la prova dei fatti allegati, ma non impone di ricercare d’ufficio una diversa situazione di rischio mai introdotta dal richiedente.

  • art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998

    Il terzo motivo è parimenti inammissibile per l’omessa allegazione di specifiche ed individuali situazioni di vulnerabilità, essendosi il ricorrente limitato ad allegare, invece, la predetta questione della persecuzione per la sua militanza politica in (OMISSIS) anche a sostegno dell’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

    La domanda di protezione umanitaria richiede l’allegazione di specifiche e individuali condizioni di vulnerabilità; la sola riproposizione della persecuzione politica dedotta per le altre forme di protezione non basta.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella domanda di protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata di cui all’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente deve allegare la situazione di violenza generalizzata nel Paese d’origine, anche se non deve dimostrare un rischio individualizzato; i poteri istruttori officiosi del giudice incidono sulla prova e non suppliscono alla mancata allegazione.
  • La censura relativa alla mancata acquisizione d’ufficio di informazioni sulla situazione del Paese d’origine è esaminabile in cassazione solo se la questione è stata specificamente introdotta nei gradi di merito e l’impugnazione individua la critica proposta in appello e asseritamente disattesa.
  • La protezione umanitaria richiede l’allegazione di circostanze individuali e specifiche di vulnerabilità; non è sufficiente riproporre, senza ulteriori elementi individualizzanti, il fatto posto a fondamento della domanda di protezione internazionale.
  • Il ricorso per cassazione che contesta la valutazione di credibilità deve censurare in modo specifico la motivazione della decisione impugnata; una doglianza generica o non pertinente è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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