Cassazione Penale, Sentenza n. 48567/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di immobili disposta a carico dei loro congiunti e della societa' Albatros Immobiliare 84 S.r.l., sostenendo che la misura ablativa si era fondata sulla qualificazione della pericolosità di Salvatore Sibio ai sensi della disposizione poi oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (categoria 'dedito ai traffici delittuosi'). Perciò chiedevano che, essendo venuto meno il presupposto normativo, fosse revocato il provvedimento di confisca ex art. 7 legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che la Corte di appello di Roma ha correttamente qualificato la pericolosità di Salvatore Sibio non solo come 'dedito ai traffici delittuosi' (categoria investita dalla pronuncia costituzionale), ma altresì come soggetto che traeva abitualmente mezzi di sostentamento da delitti lucrogenetici (fattispecie corrispondente all'art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011). Il provvedimento di confisca risultava fondato su specifici, dettagliati elementi di fatto (commesse abituali di reati produttivi di profitto, sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni patrimoniali, utilizzo di proventi illeciti per acquisti immobiliari), sicché la revoca non poteva essere concessa. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non travolge automaticamente giudicati definitivi quando permane una motivazione valida e sufficiente fondata su disposizioni non annullate.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7
Norma invocata come titolo per la richiesta di revoca del decreto di confisca; il giudice ha ritenuto che la revoca non fosse dovuta perché il provvedimento ablativo poggiava anche su elementi riconducibili alla pericolosità prevista dall'art. 1, n.2, della stessa legge (oggi art.1 lett. b) del d.lgs. n.159/2011)
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2
Distinzione tra pericolosità 'dedito ai traffici delittuosi' (n.1, poi confluita in d.lgs. 159/2011 lett. a) e ritenuta incostituzionale nella parte) e pericolosità 'che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose' (n.2, confluita nella lett. b) e considerata suscettibile di interpretazione costituzionalmente conforme). Il provvedimento impugnato era fondato anche sulla seconda categoria.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1, lett. a) e lett. b), art. 4 comma 1, lett. c)
La lett. a) (soggetti 'dediti ai traffici delittuosi') è stata ritenuta priva di sufficiente precisione dalla Corte costituzionale e nella parte applicativa dichiarata illegittima; la lett. b) (tenore di vita e proventi illeciti) e altre disposizioni possono essere interpretate e applicate purché il giudice dia conto puntuale dei precisi elementi di fatto (triplice requisito indicato dalla Corte costituzionale). L'art.4 comma1 lett.c) e connessa disciplina sono state comunque oggetto di valutazione nel contesto della pronuncia costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Dichiarata illegittimità costituzionale della previsione che estendeva sequestri e confische ai soggetti indicati come 'dediti ai traffici delittuosi' (lett. a); in relazione alla lett. b) ha fornito un'interpretazione di rigetto stabilendo i requisiti precisi (delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; profitti effettivamente generati; profitti costituenti l'unico o componente significativa del reddito) necessari per applicare le misure patrimoniali in modo costituzionalmente valido.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 20 e 24
Norme sul sequestro e sulla confisca: richiamate nella sentenza costituzionale e nella giurisprudenza per sottolineare la necessità di previsione di legge, proporzionalità, giusto processo e adeguata motivazione quando si incidono diritti patrimoniali.
legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 18 (rectius 19)
Citata nella fase introduttiva come riferimento normativo coinvolto nelle questioni di legittimità (menzione formale nella relazione), segnalando l'ambito di confronto normativo rispetto alle misure di prevenzione.
Massime di principio
- Se una misura di prevenzione patrimoniale è stata adottata sulla base di più profili di pericolosità e almeno uno di essi resta costituzionalmente valido, la misura conserva efficacia: la pronuncia costituzionale che colpisce un profilo non invalida automaticamente il provvedimento definitivo fondato anche su l'altro profilo.
- Una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non comporta automaticamente la revoca dei provvedimenti definitivi: il giudicato può essere mantenuto se il provvedimento si fonda su norme o su accertamenti fattuali non investiti dall'incostituzionalità.
- Per qualificare la pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011 (sopravvissuta alla declaratoria), il giudice deve indicare puntualmente e dimostrare i tre requisiti richiesti: commettimento abituale di specifiche categorie di reato, produzione di profitti effettivi e rilevanza di tali profitti quale fonte di sostentamento.
- La sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e l'esistenza di operazioni giustificabili solo con proventi illeciti rafforzano la presunzione che gli acquisti immobiliari siano frutto di attività delittuose e giustificano la confisca se adeguatamente provati e motivati.
- Nel valutare una richiesta di revoca, non basta la mera affermazione che una norma sia stata dichiarata incostituzionale: occorre provare che il provvedimento impugnato si sia fondato esclusivamente sulla parte di norma ora illegittima.
- Le conclusioni di un provvedimento applicativo con ricostruzione dettagliata dei fatti e dei nessi tra reati e acquisizioni patrimoniali non sono riformate automaticamente da successivi sviluppi interpretativi: la verifica della permanenza del vizio richiede esame puntuale degli elementi fattuali già valutati.
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