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Sentenza

Sentenza n. 1992/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n. -OMISSIS- - Area I - DDA emesso in data-OMISSIS- dalla Prefettura di Alessandria e notificato all’interessato il -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202300459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto della Prefettura di Alessandria recante divieto di detenzione di armi e munizioni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto prefettizio di divieto di detenzione, adottato dopo che aveva già contestato in giudizio un precedente divieto e chiesto in autotutela la revoca in seguito all’archiviazione del procedimento penale a suo carico. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 39, 11 e 43 TULPS e difetto o insufficienza di motivazione, nonché lesione del diritto di difesa per il mancato accesso alla nota dell’Avvocatura dello Stato citata nel decreto; (2) eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il fucile intestato a lui era stato custodito in un armadio blindato e chiuso a chiave presso l’abitazione del padre, titolare di porto d’armi, e che l’archiviazione aveva escluso la negligenza nella custodia. La vicenda originava da un episodio in cui il padre aveva estratto il fucile dall’automobile e minacciato alcuni avventori; l’arma era stata poi sottratta e utilizzata durante la colluttazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori. Ha escluso che il mancato accesso alla nota dell’Avvocatura avesse leso il diritto di difesa: non risultava proposta l’azione di esibizione ex art. 116 c.p.a. e, comunque, la nota era un parere legale reso in relazione a un contenzioso pendente, funzionale alla strategia difensiva dell’Amministrazione e quindi non ostensibile. Ha inoltre rilevato che, al momento dell’apprensione, il fucile non era nell’armadio blindato, ma nell’automobile del padre, senza controllo diretto del ricorrente: tale modalità integrava custodia negligente e poteva consentire la disponibilità dell’arma a terzi non autorizzati. La custodia incauta, anche indipendentemente dall’uso personale dell’arma, è stata ritenuta sufficiente a fondare la prognosi di inaffidabilità e il divieto preventivo. L’archiviazione penale non vincola l’autorità di pubblica sicurezza, che conserva autonomia nella valutazione discrezionale e preventiva dell’affidabilità ai fini della detenzione di armi.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Quanto alla mancata ostensione della nota dell’Avvocatura dello Stato del -OMISSIS-, sostanzialmente negato con nota della Prefettura di Alessandria, comunicata in data -OMISSIS-, non consta agli atti l’esercizio dell’actio ad exhibendum secondo il rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm.

    La tutela processuale contro il diniego di accesso richiede l’esercizio dell’azione di esibizione prevista dall’art. 116 c.p.a.; nel caso concreto tale azione non risultava proposta.

  • artt. 10, 11, 39, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La carente custodia dell’arma intestata al ricorrente, affidata al sig. -OMISSIS-, che non ha adottato le cautele necessarie in ossequio ai canoni di attenzione e diligenza, costituisce motivazione più che sufficiente a sostegno del giudizio probabilistico del venire meno dell’affidamento in ordine alla mancanza di futuro abuso delle armi, giudizio che l’Amministrazione deve svolgere ai sensi degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nell’interesse dell’intera collettività e anche a prescindere dagli esiti delle eventuali azioni penali.

    Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza il potere di valutare, in via cautelare e preventiva, l’affidabilità del detentore; una custodia negligente idonea a consentire l’accesso di terzi all’arma può fondare il divieto anche indipendentemente dall’esito del procedimento penale.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e si fonda su una prognosi di affidabilità del soggetto, diretta anche a impedire che le armi nella sua disponibilità entrino in possesso di terzi non autorizzati.
  • La custodia negligente di un’arma, quando ne consenta l’apprensione da parte di terzi, può costituire di per sé un elemento sufficiente per adottare il divieto di detenzione, anche se il soggetto interessato non ha personalmente usato l’arma.
  • L’archiviazione penale non vincola l’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione amministrativa dell’affidabilità ai fini della detenzione di armi; l’Amministrazione può fondare la propria prognosi preventiva su circostanze che non abbiano comportato condanna penale.
  • I pareri dell’Avvocatura dello Stato resi per definire la strategia difensiva in un contenzioso pendente o potenziale sono sottratti all’accesso, in quanto atti del rapporto professionale tra amministrazione e difensore; l’accesso può invece riguardare pareri con funzione endoprocedimentale collegati alla conclusione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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