Sentenza n. 1204/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione quarta, n. 249 del 13 febbraio 2024, emessa sul ricorso r.g. n. 686/2021, per l’annullamento: - della nota prot. n. 17333 dell’8 aprile 2021 della Città Metropolitana di Venezia – Area Ambiente in pari data notificata a mezzo PEC ed avente ad oggetto “Allontanamento rifiuti sottoposti a sequestro giacenti nell’area 27 dell’impianto”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la nota con cui la Città Metropolitana di Venezia aveva disposto l’allontanamento di rifiuti sottoposti a sequestro giacenti nell’area 27 dell’impianto
Esito
Favorevole al resistente (città metropolitana)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Veneto, chiedendone la riforma e l’annullamento della nota amministrativa relativa all’allontanamento dei rifiuti sequestrati. Nelle more del giudizio, l’autorizzazione ex art. 208 precedentemente intestata alla società è stata volturata ad altra impresa; l’impianto è stato definitivamente chiuso nell’ottobre 2024; la Città Metropolitana ha poi revocato l’autorizzazione e imposto prescrizioni per lo spostamento del materiale giacente nell’area 27, prescrizioni integralmente adempiute. L’appellante ha quindi dichiarato che un eventuale accoglimento dell’appello non le avrebbe arrecato alcuna utilità concreta, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Città Metropolitana ha aderito alla richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha affermato che, nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La parte può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità, ferma la necessità di regolare le spese. Le spese sono state compensate in ragione dell’adesione dell’Amministrazione alla richiesta di improcedibilità e dell’esito in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 208 d.lgs. 152/2006
autorizzazione ex art. 208
La disposizione è richiamata quale base dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, successivamente volturata e poi revocata; il giudizio non esamina nel merito il contenuto o la legittimità dell’autorizzazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere è nella disponibilità della parte fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione; la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina, quando il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia risulta dagli atti, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla valutazione dell’interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione; deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse quando la parte la deduce prima della decisione.
- Anche in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve provvedere alla regolazione delle spese di lite, potendole compensare in ragione delle circostanze concrete, tra cui l’adesione dell’Amministrazione alla richiesta di improcedibilità.
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