Cassazione Penale, Sentenza n. 6594/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Asti del 15/03/2021 con cui Giauna è stato condannato per diversi reati previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., lamentando che il giudice di merito avrebbe applicato d'ufficio benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) senza alcuna motivazione e senza che la difesa ne avesse chiesto l'applicazione, con conseguente mancanza di motivazione contestata in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente ha richiamato in astratto il principio secondo cui il giudice deve motivare l'applicazione d'ufficio di benefici, ma non ha indicato e documentato le ragioni per cui l'applicazione di detti benefici sarebbe contraria ai suoi interessi o comunque lesiva di un interesse giuridicamente apprezzabile. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente allega un interesse concreto correlato alla funzione del beneficio. Per la non menzione la Corte richiede ancor più chiarezza, non ammettendo ragioni meramente di convenienza. Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 81/2008
art. 36 comma 1 e art. 55 comma 5 lett. c; art. 29 comma 1 e art. 55 comma 1 lett. a; art. 17 comma 1 lett. b e art. 55 comma 1 lett. b; art. 37 comma 1 e art. 55 comma 1 lett. c
Le disposizioni sono indicate come titoli di reato per i capi di imputazione e per la condanna in primo grado; la Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle norme sostanziali, avendo deciso l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali.
Codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) ed e); art. 616
Art. 606 c.p.p.: regolamenta i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto fosse generico e privo della necessaria specificità. Art. 616 c.p.p.: disciplina l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la decisione di non ritenere la presentazione del ricorso meramente colposa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la liquidazione equitativa di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Chi impugna una sentenza che abbia ottenuto, anche d'ufficio, benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) deve specificare nel ricorso perché tale beneficio sia contrario o lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il vizio di mancata motivazione relativo all'applicazione d'ufficio di un beneficio è rilevante in cassazione solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto correlato alla funzione del beneficio; valutazioni di opportunità o mera convenienza non bastano.
- In caso di ricorso inammissibile per difetto di specificità il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se non sussiste colpa grave, anche a una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
- Nelle impugnazioni è fondamentale adempiere all'onere di specificità: indicare i punti di doglianza con riferimento preciso alle motivazioni contestate e, se necessario, produrre elementi documentali a sostegno dell'interesse dichiarato.
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