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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2608/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca della somma di €4.870,00: si deduce l'illegittimità della misura patrimoniale per carenza di motivazione e per mancanza del vincolo di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti). Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale ha qualificato apoditticamente la somma come provento senza dimostrare che derivasse dal delitto oggetto del giudizio e ha inoltre affermato che parte del denaro sarebbe derivata da precedenti cessioni non connesse al fatto contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il Tribunale di Savona avesse correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 85-bis del D.P.R. n. 309/1990 (richiamando l'art. 240-bis c.p.), motivando che la somma era priva di lecita giustificazione e riconducibile a proventi di pregresse attività di cessione di stupefacente; la Corte ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato criticamente con tale motivazione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sentenza di merito emessa con procedimento di patteggiamento (o applicazione della pena ai sensi dell'art.444).

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti di detenzione di sostanze stupefacenti (richiamata per contestare detenzione di hashish e cocaina, comma 5 per la recidiva/denuncia specifica).

  • art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990

    Prevede la possibilità di applicare, con il rinvio, le disposizioni sull'adozione di misure reali (tra cui l'applicazione dell'art. 240-bis c.p.) anche nei delitti previsti dall'art. 73; la Corte ha ritenuto legittima la confisca in base a tale disposizione, anche alla luce delle modifiche legislative del 2023.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina le condizioni per la confisca per sproporzione/provento in materia penale; la Corte ha affermato che, per i reati di cui al D.P.R. 309/1990, la confisca di denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma, applicabile tramite art. 85-bis.

  • art. 240, comma 1 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la confisca (sosteneva che mancasse il nesso di pertinenzialità ai sensi di tale norma), ma la Corte ha osservato che il Tribunale aveva invece operato la confisca ex art. 85-bis richiamando art. 240-bis.

  • legge 13 novembre 2023, n. 159

    Modifica normativa che ha inciso sull'art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990; la Corte la cita per spiegare l'estensione dell'applicabilità dell'art. 240-bis anche ai delitti di cui al comma 5 dell'art.73.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'esigenza che il motivo di ricorso in cassazione si confronti specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che il ricorso difettasse della necessaria correlazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La confisca di denaro in materia di stupefacenti è ammessa solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 240-bis c.p., applicabile ai reati del D.P.R. n. 309/1990 tramite art. 85-bis; il giudice deve motivare il nesso tra somme e attività illecita.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con le ragioni del giudice di merito; censure generiche o non collegate al decisum determinano l'inammissibilità.
  • Le modifiche legislative recenti (es. legge 13/11/2023, n.159) possono ampliarne l'ambito applicativo: va verificato sempre quale norma è stata effettivamente applicata dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito fornisce motivazioni concrete sulla sproporzione o sulla mancanza di giustificazione lecita delle somme, il ricorrente deve confutare specificamente quelle argomentazioni per sperare in accoglimento in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria; è quindi importante curare la forma e la specificità dei motivi in cassazione.

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