Cassazione Civile, Ordinanza n. 24374/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione del compenso spettante a due curatori fallimentari succedutisi nella gestione di una procedura concorsuale. Il primo curatore era stato revocato dopo aver svolto attività iniziali di accertamento del passivo e di proposizione di alcune domande di insinuazione; il secondo curatore, nominato in seguito, aveva proseguito la procedura e aveva realizzato l'attivo. Il tribunale di rinvio, in esecuzione di una precedente ordinanza di cassazione, aveva confermato la ripartizione del compenso già stabilita, attribuendo al primo una quota molto contenuta e al secondo la parte prevalente, valorizzando l'attività concretamente svolta e i risultati conseguiti. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 384, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe rispettato i limiti del dictum rescindente, perché non avrebbe esplicitato il peso delle domande di insinuazione da lui presentate ai fini della realizzazione dell'attivo; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 39 l.fall., della disciplina tariffaria richiamata e dell'art. 111 Cost., assumendo che l'intero attivo fosse derivato dalle insinuazioni da lui curate e che il tribunale avesse applicato un criterio meramente cronologico-temporale, senza distinguere l'apporto causale effettivo di ciascun curatore. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità per mancata nomina di un curatore speciale del fallimento per asserito conflitto di interessi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che l'eccezione di conflitto d'interessi non escludesse l'ammissibilità in questa specifica situazione, perché il conflitto era sostanzialmente tra i due curatori succedutisi nell'incarico; dall'altro lato, ha giudicato entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità. In particolare, le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal tribunale sulla ripartizione delle attività e dei risultati, mentre in cassazione è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle prove. Il ricorrente non aveva indicato con sufficiente precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso né la sua concreta emergenza dagli atti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 l.fall.
nel regime applicabile alla liquidazione del compenso del curatore fallimentare, il compenso va determinato tenendo conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti; quando vi siano più curatori succedutisi, la ripartizione deve essere individualizzata
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla precedente pronuncia rescindente
art. 2909 c.c.
richiamato quale limite derivante dal giudicato formatosi sul principio di diritto enunciato dalla Corte
art. 360 n. 5 c.p.c.
consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione delle prove
artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
impongono al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione e la sua decisività
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento
art. 1 d.m. n. 570/1992
richiamato dal ricorrente come parametro tariffario per la liquidazione del compenso
art. 2 d.m. n. 570/1992
richiamato dal ricorrente come parametro tariffario per la liquidazione del compenso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
individua la misura base del contributo unificato richiamata per il raddoppio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando abbia semplicemente valutato in modo non condiviso gli elementi istruttori o non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare in modo puntuale il fatto, il dato testuale o extratestuale da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività; la mancanza di tale specificità rende il motivo inammissibile.
- Nella liquidazione del compenso di curatori fallimentari succedutisi nella carica, la ripartizione deve essere individualizzata e ancorata sia alle attività effettivamente svolte sia ai risultati concretamente conseguiti da ciascuno, senza ridursi a un criterio meramente cronologico.
- La censura alla liquidazione del compenso del curatore non può fondarsi su una generica affermazione dell'apporto causale di una determinata attività, se non viene dimostrato con precisione come tale apporto risulti dagli atti e incida sulla determinazione del compenso.
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