Sentenza del 22/04/2016 n. 8112 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - Società di capitali - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci ed agli amministratori - Estensione - Condizioni - Sostanziale riferibilità dei conti alla società - Prova da parte dell'Ufficio - Anche per presunzioni - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo al 1999, con cui erano stati contestati maggiori redditi d'impresa e conseguenti maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L'Ufficio sosteneva che i movimenti dei conti correnti intestati ai soci, ma sostanzialmente riferibili alla società e utilizzati per pagare fornitori della stessa, potessero essere utilizzati ai fini dell'accertamento. Contestava inoltre che l'illegittimità di un accesso domiciliare potesse travolgere anche le autonome indagini bancarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha stabilito che i dati dei conti intestati a soci, amministratori o procuratori possono essere utilizzati contro una società di capitali quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, la loro natura fittizia o la sostanziale riferibilità alla società. Una volta provato tale collegamento, spetta alla società dimostrare l'estraneità alla propria attività di ciascuna movimentazione contestata. La Corte ha inoltre precisato che l'illegittimità dell'accesso domiciliare rende inutilizzabili soltanto le prove per cui l'accesso era indispensabile, non gli elementi acquisiti tramite attività autonome, come le verifiche bancarie. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non è limitata ai conti formalmente intestati alla società.
I dati bancari possono riguardare anche conti intestati a soci, amministratori o procuratori, purché l'Ufficio dimostri la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei rapporti alla società.
Art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La società contribuente deve dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla propria attività d'impresa.
Dopo che l'Amministrazione ha dimostrato il collegamento tra il conto personale e la società, le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni di ricavi non contabilizzati; spetta quindi al contribuente fornire una giustificazione specifica per ciascuna operazione.
Art. 39, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente la rettifica del reddito d'impresa sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione, inclusi gli elementi bancari valutati secondo le presunzioni previste dalla legge.
Art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'accesso domiciliare eseguito senza la necessaria autorizzazione può comportare l'inutilizzabilità delle prove la cui acquisizione dipendeva necessariamente da quell'accesso.
Art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rende applicabili, per gli accertamenti sulle imposte sui redditi, le regole dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di accessi e verifiche.
Artt. 270 e 2727 del codice civile
Le presunzioni possono essere utilizzate per ricostruire il collegamento sostanziale tra conti formalmente intestati a persone fisiche e attività della società, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Per una società di capitali, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare anche conti correnti intestati a soci o amministratori, non solo quelli formalmente intestati alla società, se dimostra con elementi concreti o presuntivi che tali conti sono sostanzialmente riferibili all'impresa.
- Il collegamento può essere desunto, ad esempio, dalla presenza di pagamenti a fornitori della società, incassi da clienti, movimentazioni incompatibili con i redditi personali del titolare o coincidenze con la contabilità aziendale.
- Una volta dimostrata la riferibilità del conto alla società, non è necessario che l'Ufficio provi individualmente la natura aziendale di ogni movimento: spetta alla società giustificare specificamente le singole operazioni estranee all'impresa.
- L'illegittimità di un accesso domiciliare non determina automaticamente l'inutilizzabilità di ogni elemento raccolto nell'indagine. Restano utilizzabili le informazioni o le prove acquisibili autonomamente e quelle che dall'accesso hanno avuto soltanto un'occasionale derivazione.
- In presenza di fonti probatorie autonome, come richieste e analisi dei dati bancari, l'eventuale vizio di un precedente accesso non travolge necessariamente l'accertamento fiscale fondato su tali fonti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 29 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 62 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 251 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 1108 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 apr 2016Sentenza del 22/04/2016 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →