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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33341/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santonocito impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 02/12/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado e lo aveva condannato per i fatti riqualificati ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. e per ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi dedotti in cassazione riguardano: 1) presunta violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. per errata indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione e palese illogicità sulla responsabilità contestata al capo N, con critica della motivazione probatoria; 3) vizio di motivazione per il capo I, con errori nell'indicazione dell'utenza e uso illegittimo della circolarità della prova; 4) vizio di motivazione e genericità della contestazione di ricettazione (capo A), inclusa la mancata considerazione dell'ignoranza della provenienza illecita; 5) presunta errata applicazione della norma processuale art. 597 cod. proc. pen. e, connesso, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 c.p. quando in imputazione risultava solo la n. 2; 6) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (errata intestazione della sentenza di primo grado) è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse: l'errore materiale non ha pregiudicato il diritto di difesa e non costituisce nullità. I motivi che attaccavano la valutazione delle prove, la motivazione e la decisione sulle attenuanti (secondo, terzo, quarto e sesto motivo) sono stati considerati inammissibili perché meramente ricognitivi di questioni di merito non proponibili in sede di legittimità o perché tardivi e ripetitivi dell'appello. Il quinto motivo, relativo all'aggravante ex art. 625 n. 5 c.p., è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse, atteso che non è intervenuto alcun aumento di pena. Per effetto dell'inammissibilità è stata esclusa la verifica della condizione di procedibilità connessa alla riforma Cartabia. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La Corte d'appello ha riqualificato alcuni fatti sotto questa norma; la Cassazione non ha riesaminato nel merito la riclassificazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata in relazione alle aggravanti contestate. La Cassazione ha escluso che sia intervenuto un aumento di pena per l'eventuale cumulo di circostanze e ha ritenuto infondata la censura sulla presunta applicazione dell'aggravante n.5.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma della ricettazione che qualificava il capo A dell'imputazione; la contestazione relativa alla genericità e alla motivazione sul punto è stata ritenuta questione di merito inammissibile in Cassazione.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente insieme all'art. 130; la Corte ha ritenuto che l'errata intestazione sia un errore materiale non idoneo a ledere il diritto di difesa se non tempestivamente e concretamente contestato.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Invocato per l'errata indicazione del giudice di primo grado; la Cassazione ha stabilito che la correzione di un errore materiale non richiede ristabilimento del contraddittorio quando l'errore risulti evidente e non abbia comportato pregiudizio difensivo.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Rilevato per affermare che la nullità per genericità dell'imputazione è relativa e va eccepita tempestivamente secondo i termini processuali, altrimenti si perde il relativo vizio.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Censurata dal ricorrente come norma processuale violata in relazione alla qualificazione dell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata perché non riscontrata negli atti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti valutando fatti e circostanze, decisione che la Cassazione ha ritenuto impugnazione di merito inammissibile.

  • art. 625, ultimo comma, cod. pen.

    Citato in relazione all'aumento di pena per concorso di più circostanze aggravanti; la Corte ha osservato che tale aumento non è intervenuto nel caso di specie, facendo venir meno l'interesse del ricorrente ad impugnare su tale punto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma Cartabia evocata in relazione alla condizione di procedibilità per reati divenuti procedibili a querela; la Cassazione ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso impedisce comunque la verifica della procedibilità in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un'errata intestazione formale della sentenza (individuazione del giudice) è spesso considerata errore materiale e non causa di nullità, salvo dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a censurare la valutazione delle prove o la persuasività della motivazione se non viene indicata una violazione di legge; i ricorsi devono prospettare questioni di diritto.
  • La genericità dell'imputazione deve essere eccepita tempestivamente nei termini procedurali: l'eccezione tardiva è inammissibile per decadenza.
  • Per contestare l'applicazione di aggravanti occorre mostrare un interesse concreto, ad esempio un effettivo incremento di pena; se non c'è stato aumento non sussiste interesse a censurare la qualificazione.
  • Le doglianze manifestamente infondate o puramente ripetitive rispetto a quanto già dedotto nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili e comportare anche sanzioni per colpa nella cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce, salvo casi particolari, di ottenere comunque una verifica su condizioni di procedibilità introdotte da riforme successive; occorre valutare la tempestività e la rilevanza della questione procedurale.

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