Cassazione Penale, Sentenza n. 33341/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Santonocito impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 02/12/2021 che aveva riformato la sentenza di primo grado e lo aveva condannato per i fatti riqualificati ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. e per ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi dedotti in cassazione riguardano: 1) presunta violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. per errata indicazione del giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; 2) vizio di motivazione e palese illogicità sulla responsabilità contestata al capo N, con critica della motivazione probatoria; 3) vizio di motivazione per il capo I, con errori nell'indicazione dell'utenza e uso illegittimo della circolarità della prova; 4) vizio di motivazione e genericità della contestazione di ricettazione (capo A), inclusa la mancata considerazione dell'ignoranza della provenienza illecita; 5) presunta errata applicazione della norma processuale art. 597 cod. proc. pen. e, connesso, l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 5 c.p. quando in imputazione risultava solo la n. 2; 6) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (errata intestazione della sentenza di primo grado) è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse: l'errore materiale non ha pregiudicato il diritto di difesa e non costituisce nullità. I motivi che attaccavano la valutazione delle prove, la motivazione e la decisione sulle attenuanti (secondo, terzo, quarto e sesto motivo) sono stati considerati inammissibili perché meramente ricognitivi di questioni di merito non proponibili in sede di legittimità o perché tardivi e ripetitivi dell'appello. Il quinto motivo, relativo all'aggravante ex art. 625 n. 5 c.p., è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse, atteso che non è intervenuto alcun aumento di pena. Per effetto dell'inammissibilità è stata esclusa la verifica della condizione di procedibilità connessa alla riforma Cartabia. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato alcuni fatti sotto questa norma; la Cassazione non ha riesaminato nel merito la riclassificazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 625 cod. pen.
Richiamata in relazione alle aggravanti contestate. La Cassazione ha escluso che sia intervenuto un aumento di pena per l'eventuale cumulo di circostanze e ha ritenuto infondata la censura sulla presunta applicazione dell'aggravante n.5.
art. 648 cod. pen.
Norma della ricettazione che qualificava il capo A dell'imputazione; la contestazione relativa alla genericità e alla motivazione sul punto è stata ritenuta questione di merito inammissibile in Cassazione.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente insieme all'art. 130; la Corte ha ritenuto che l'errata intestazione sia un errore materiale non idoneo a ledere il diritto di difesa se non tempestivamente e concretamente contestato.
art. 130 cod. proc. pen.
Invocato per l'errata indicazione del giudice di primo grado; la Cassazione ha stabilito che la correzione di un errore materiale non richiede ristabilimento del contraddittorio quando l'errore risulti evidente e non abbia comportato pregiudizio difensivo.
art. 491 cod. proc. pen.
Rilevato per affermare che la nullità per genericità dell'imputazione è relativa e va eccepita tempestivamente secondo i termini processuali, altrimenti si perde il relativo vizio.
art. 597 cod. proc. pen.
Censurata dal ricorrente come norma processuale violata in relazione alla qualificazione dell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto l'eccezione manifestamente infondata perché non riscontrata negli atti.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha negato le attenuanti valutando fatti e circostanze, decisione che la Cassazione ha ritenuto impugnazione di merito inammissibile.
art. 625, ultimo comma, cod. pen.
Citato in relazione all'aumento di pena per concorso di più circostanze aggravanti; la Corte ha osservato che tale aumento non è intervenuto nel caso di specie, facendo venir meno l'interesse del ricorrente ad impugnare su tale punto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma Cartabia evocata in relazione alla condizione di procedibilità per reati divenuti procedibili a querela; la Cassazione ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso impedisce comunque la verifica della procedibilità in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Un'errata intestazione formale della sentenza (individuazione del giudice) è spesso considerata errore materiale e non causa di nullità, salvo dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a censurare la valutazione delle prove o la persuasività della motivazione se non viene indicata una violazione di legge; i ricorsi devono prospettare questioni di diritto.
- La genericità dell'imputazione deve essere eccepita tempestivamente nei termini procedurali: l'eccezione tardiva è inammissibile per decadenza.
- Per contestare l'applicazione di aggravanti occorre mostrare un interesse concreto, ad esempio un effettivo incremento di pena; se non c'è stato aumento non sussiste interesse a censurare la qualificazione.
- Le doglianze manifestamente infondate o puramente ripetitive rispetto a quanto già dedotto nei gradi precedenti possono essere dichiarate inammissibili e comportare anche sanzioni per colpa nella cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce, salvo casi particolari, di ottenere comunque una verifica su condizioni di procedibilità introdotte da riforme successive; occorre valutare la tempestività e la rilevanza della questione procedurale.
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