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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33926/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/12/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del 28/11/2022. Al ricorrente veniva contestata la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di cocaina (art. 74 d.P.R. 309/1990, capo 4) e delitti connessi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, capo 5). Il provvedimento impugnato si fondava su un ampio compendio probatorio: intercettazioni telefoniche e ambientali, dati del localizzatore GPS installato su autovetture utilizzate dai corrieri, servizi di osservazione e riprese video, che avrebbero documentato trasferte e consegne ripetute e sistematiche tra Sicilia orientale e Calabria; l'organizzazione veniva descritta come gerarchica con ruoli prestabiliti e con individui apicali (Vinciguerra, Bassetta, Zoccoli). A Nicita si attribuiva il ruolo di corriere/collettore, con episodi ripetuti (anche la consegna di telefoni criptati e la scoperta di una microspia) utili a dimostrare la consapevolezza e partecipazione al progetto criminoso. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione e mancanza di gravi indizi circa la partecipazione di Nicita all'associazione (contestando che gli episodi fossero sporadici e richiedendo maggior nesso con i fornitori calabresi); 2) insussistenza delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia in carcere, proponendo misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), soprattutto in ragione dell'ultima trasferta risalente al 01/07/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: quanto alla valutazione dei gravi indizi, ha affermato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, e ha ritenuto che il Tribunale aveva fornito una motivazione logica e consequenziale basata su intercettazioni, GPS, osservazioni e altri elementi (trasferte ripetute, episodio microspia, consegna di telefoni criptati). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la disciplina della presunzione relativa prevista dalla giurisprudenza in tema di art. 275 c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e ha rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze di cautela e l'idoneità della custodia cautelare in carcere, anche in considerazione della sistematicità delle condotte, della loro relativa recentezza e della connessione con contesti di criminalità organizzata; ha altresì motivato la non adeguatezza di misure meno afflittive per la specifica situazione del prevenuto.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (intercettazioni, GPS, osservazioni) costituissero gravi indizi della sussistenza di un sodalizio per il traffico di cocaina.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma collegata ai reati connessi alla detenzione/impiego di stupefacenti; citata con riferimento a specifici capi di imputazione (capo 5) afferenti a condotte di detenzione/consegna.

  • art. 273 c.p.p.

    Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che la Cassazione può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per rivedere la valutazione di merito dei fatti.

  • art. 274 c.p.p.

    Riguarda le esigenze cautelari; richiamata nel contesto della valutazione circa la sussistenza delle esigenze di custodia cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    Tratta delle presunzioni relative in materia di esigenze cautelari e scelta della misura; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, per reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura più afflittiva, salvo che la difesa non adduca elementi capaci di superare tale presunzione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata quale principio interpretativo in relazione alla disciplina delle presunzioni cautelari; conferma il quadro interpretativo utilizzato dalla Corte di Cassazione circa le attenuazioni dell'obbligo motivazionale per i reati indicati.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulla valutazione dei 'gravi indizi' è limitato: per ottenere accoglimento occorre dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti.
  • Per i delitti ex art. 74 d.P.R. 309/90 la giurisprudenza riconosce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere; chi intende contestare la misura deve proporre elementi concreti e specifici idonei a superare tale presunzione.
  • Elementi tecnici e ripetitivi (intercettazioni coerenti, dati GPS che documentano trasferte e incontri ripetuti, osservazioni di polizia e consegne documentate) aumentano significativamente la gravità indiziaria e la probabilità che il giudice ritenga necessaria la custodia cautelare.
  • La distanza temporale dell'ultimo episodio può attenuare l'urgenza cautelare, ma non è decisiva se sussistono altri indicatori di reiterazione del reato, collegamenti stabili con contesti criminali o elementi organizzativi (ruoli, cassa comune, strumenti criptati).
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi simili la difesa dovrebbe produrre fatti o documenti che dimostrino: assenza di sistematicità delle condotte, innocuità degli episodi contestati, adesione e fattiva possibilità di rispetto di misure meno afflittive (con garanzie concrete), o errori/contraddizioni specifiche nella motivazione del giudice di merito.

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