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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41347/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva domandato, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, deducendo di essere fuggito dal proprio Paese perché aveva avuto una relazione con una ragazza musulmana, poi ripudiata dal padre; la ragazza era rimasta incinta ed era morta durante il parto e i familiari di lei, per vendicarsi, avrebbero ucciso il padre del richiedente, costringendolo alla fuga. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti di ogni forma di protezione, anche alla luce delle fonti sulla situazione della Nigeria. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: ha denunciato motivazione apparente e violazione del dovere di cooperazione istruttoria e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 251/2007 e degli artt. 8 e 27, comma 1-bis, d.lgs. 25/2008 quanto alla valutazione di non credibilità; ha censurato il diniego della protezione sussidiaria, sostenendo che il rischio concreto fosse quello di essere ucciso come il padre e che la corte non avesse svolto adeguate indagini officiose; ha infine contestato il diniego della protezione umanitaria per omessa valutazione della vulnerabilità personale e dell'integrazione in Italia, anche in comparazione con la situazione del Paese d'origine e richiamando Cass. 4455/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e sostanzialmente volte a ottenere una rivalutazione del merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha giudicato adeguata la motivazione della Corte territoriale sulla non credibilità del racconto, osservando che, una volta esclusa la credibilità delle vicende personali, non erano configurabili i presupposti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251/2007. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), ha ritenuto corretta la valutazione di merito, fondata su fonti qualificate, circa l'assenza di conflitto armato o violenza indiscriminata nella zona di provenienza. Quanto alla protezione umanitaria, ha ribadito che la mera situazione generale del Paese di origine non basta e che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti di vulnerabilità personale o di integrazione in Italia. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del Ministero. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007

    Richiamato come parametro per la valutazione della credibilità del racconto del richiedente protezione internazionale e del dovere di cooperazione istruttoria.

  • art. 8 d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato in relazione al dovere di acquisizione e valutazione officiosa degli elementi istruttori nelle domande di protezione.

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25/2008

    Richiamato come norma sul dovere istruttorio del giudice nella materia della protezione internazionale.

  • art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007

    La Corte ribadisce che, esclusa la credibilità del racconto, vengono meno i presupposti della protezione sussidiaria fondata sul rischio individualizzato di danno grave.

  • art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007

    La Corte afferma che la protezione sussidiaria di questa ipotesi richiede una personalizzazione del rischio, incompatibile con un racconto ritenuto non credibile.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    L'accertamento della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È indicato come il solo limite entro cui è censurabile in cassazione l'accertamento di fatto sul contesto di violenza indiscriminata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rinvio al contributo unificato dovuto per il ricorso per cassazione.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicati come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità in materia di protezione internazionale, la censura sulla credibilità del racconto non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del merito, dovendo il ricorrente confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
  • La valutazione di non credibilità del racconto, se sorretta da motivazione non apparente e da corretta applicazione dei parametri legali, preclude il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi che richiedono una personalizzazione del rischio.
  • L'accertamento sulla sussistenza di violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La protezione umanitaria non può essere riconosciuta sulla base della sola situazione generale del Paese di origine; occorre allegare e dimostrare una condizione individuale di vulnerabilità e, se invocata, una concreta integrazione nel territorio italiano.
  • Le censure in materia di protezione internazionale devono indicare in modo specifico gli elementi di fatto, le allegazioni svolte in merito e, se si contestano le fonti utilizzate dal giudice, fonti alternative o più aggiornate idonee a sovvertire l'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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