Sentenza n. 6568/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione -non recante n. prot.- depositato in data 04.11.2024 nel fascicolo inerente il ricorso avverso il silenzio inadempimento identificato a mezzo NRG 1934/2022 e comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria in data 19.12.2024; - nonché del parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. 8957 dell’11.06.2024 allegato nel medesimo procedimento NRG 1934/2022 in data 04.11.2024; - nonché della scheda di valutazione del MUR allegata sub 1 al deposito effettuato dal MIM nel fascicolo NRG 1934/2022 in data 04.11.2024; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere e alla scheda di valutazione del MUR
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha concluso il procedimento amministrativo rigettando l'istanza di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania in relazione al percorso di specializzazione sul sostegno. Sono stati inoltre impugnati il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca e la relativa scheda di valutazione. Nel corso del giudizio, instaurato anche a seguito della precedente controversia sul silenzio inadempimento, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo presentato domanda di iscrizione ai percorsi Indire.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione del difensore della ricorrente circa l'assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, non potendo quindi esaminare il merito della legittimità del diniego impugnato. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore circa il sopravvenuto difetto di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, poiché, in applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito in assenza di un interesse attuale alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio di non avere più interesse alla prosecuzione, il giudice deve definire il processo con una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché esaminare la legittimità dell'atto impugnato.
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