Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1242/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, il 27/10/2023, il procuratore speciale del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. La Corte ha richiamato l'art. 589, comma 2, e l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. come fondamento dell'inammissibilità. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 16/09/2022, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Gianluca Vivaldi (sentenza Tribunale di Livorno 18/11/2015, irrevocabile 04/01/2016) per il sopraggiungere di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 05/03/2020 (irrevocabile 16/10/2020) a 5 anni e 4 mesi e 14.000 euro di multa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con unico motivo di vizio di motivazione, censurando l'assenza dell'indicazione del percorso logico che giustificava la revoca.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, c.p.p.

    "le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"

    Consente alla parte privata di rinunciare all'impugnazione tramite procuratore speciale; la rinuncia opera come atto estintivo dell'impugnazione e impedisce la prosecuzione del gravame.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Stabilisce che, quando sussiste una rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente a seguito della decisione: condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento in favore della Cassa delle ammende in una somma determinata equitativamente.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile e determina l'estinzione del gravame: evitare di depositare rinuncia se si intende proseguire nell'impugnazione.
  • La revoca della sospensione condizionale può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando sopraggiunge una nuova condanna irrevocabile che giustifica la cancellazione del beneficio.
  • Se si contesta la revoca per vizio di motivazione, è necessario proseguire l'impugnazione; una eventuale rinuncia volontaria annulla il riesame della decisione sul merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta anche conseguenze economiche: pagamento delle spese processuali e, di regola, una somma a favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
  • In situazioni simili, verificare sempre con attenzione gli atti depositati dal difensore (in particolare procuratori speciali) per evitare rinunce involontarie o non volute che precludono ogni ulteriore rimedio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.