Cassazione Penale, Sentenza n. 1242/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, il 27/10/2023, il procuratore speciale del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. La Corte ha richiamato l'art. 589, comma 2, e l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. come fondamento dell'inammissibilità. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Firenze, con ordinanza del 16/09/2022, ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa a Gianluca Vivaldi (sentenza Tribunale di Livorno 18/11/2015, irrevocabile 04/01/2016) per il sopraggiungere di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Firenze il 05/03/2020 (irrevocabile 16/10/2020) a 5 anni e 4 mesi e 14.000 euro di multa. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con unico motivo di vizio di motivazione, censurando l'assenza dell'indicazione del percorso logico che giustificava la revoca.
Norme richiamate
art. 589, comma 2, c.p.p.
"le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale"
Consente alla parte privata di rinunciare all'impugnazione tramite procuratore speciale; la rinuncia opera come atto estintivo dell'impugnazione e impedisce la prosecuzione del gravame.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Stabilisce che, quando sussiste una rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche a carico del ricorrente a seguito della decisione: condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento in favore della Cassa delle ammende in una somma determinata equitativamente.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite procuratore speciale, rende il ricorso inammissibile e determina l'estinzione del gravame: evitare di depositare rinuncia se si intende proseguire nell'impugnazione.
- La revoca della sospensione condizionale può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando sopraggiunge una nuova condanna irrevocabile che giustifica la cancellazione del beneficio.
- Se si contesta la revoca per vizio di motivazione, è necessario proseguire l'impugnazione; una eventuale rinuncia volontaria annulla il riesame della decisione sul merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta anche conseguenze economiche: pagamento delle spese processuali e, di regola, una somma a favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.
- In situazioni simili, verificare sempre con attenzione gli atti depositati dal difensore (in particolare procuratori speciali) per evitare rinunce involontarie o non volute che precludono ogni ulteriore rimedio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 857/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 859/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 860/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 864/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 865/2024 del 10/01/2024
- Sentenza penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 868/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →