Ordinanza n. 620/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 07.06.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione della efficacia del provvedimento di diniego emesso dalla Prefettura di Caserta in data 2.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio/inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno e, con motivi aggiunti, diniego della Prefettura di Caserta alla conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo, l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda presentata il 7 giugno 2025 per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego prefettizio del 2 febbraio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha contestato, in particolare, la rilevanza attribuita dall'Amministrazione al decorso del tempo tra la cessazione dell'efficacia del titolo originario e la presentazione dell'istanza, l'eventuale esistenza di rigidi requisiti reddituali del datore di lavoro e la valutazione del dato IVA, riferito soltanto a due mesi di attività, a fronte di ulteriori elementi istruttori indicativi della capacità economica e finanziaria del datore di lavoro. Ha inoltre evidenziato di avere svolto da lungo tempo attività lavorativa presso il medesimo datore, percependo redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del diniego prefettizio. Nella sommaria delibazione propria della fase interinale ha ritenuto non implausibili le allegazioni della ricorrente, valorizzando la condotta attiva posta in essere prima della scadenza del titolo originario, gli elementi documentali relativi alla capacità reddituale del datore di lavoro e la possibile non rappresentatività del dato IVA, riferito a soli due mesi di attività, rispetto agli ulteriori elementi istruttori. Ha attribuito rilievo anche alla protratta attività lavorativa della ricorrente presso il medesimo datore e alla percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza in Italia. Le questioni relative alla rilevanza dell'intervallo temporale tra i titoli e all'eventuale rigidità dei requisiti reddituali sono state lasciate alla decisione di merito. La trattazione del merito è stata fissata al 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale per la valutazione e la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti, in sede di sommaria delibazione, i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un diniego in materia di conversione del permesso di soggiorno quando le allegazioni del richiedente e gli elementi istruttori acquisiti rendano non implausibile la sussistenza dei presupposti sostanziali, anche se alcune questioni interpretative devono essere riservate alla fase di merito.
- Nella valutazione della capacità reddituale del datore di lavoro, l'Amministrazione non può isolare automaticamente un dato fiscale riferito a un periodo di attività particolarmente breve, ma deve confrontarlo con gli ulteriori elementi istruttori rilevanti per la capacità economica e finanziaria complessiva.
- Ai fini cautelari, la condotta attiva del richiedente posta in essere prima della scadenza del titolo originario e la protratta attività lavorativa presso il medesimo datore possono costituire elementi rilevanti nella valutazione della plausibilità della domanda di conversione e del diniego impugnato.
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