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Ordinanza

Ordinanza n. 917/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’accertamento previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato stagionale.

Giustizia amministrativa202511317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad e, in via cautelare, l’adozione di misure volte ad anticipare la fissazione dell’appuntamento per la presentazione e la successiva lavorazione della domanda di visto. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità o contestazioni di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Ha ritenuto, da un lato, che l’eventuale scadenza del termine di validità del nulla osta, se imputabile esclusivamente alla pubblica amministrazione, non potrebbe pregiudicare la richiesta di visto del ricorrente; dall’altro, che non sussistessero ragioni di urgenza idonee a giustificare l’anticipazione dell’appuntamento già fissato dalla sede diplomatica per la presentazione e la successiva lavorazione della domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce nel merito la domanda di accertamento del silenzio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora e ha respinto la richiesta di misura cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere negata per carenza del periculum in mora quando il prospettato pregiudizio derivante dalla scadenza di un nulla osta non sia idoneo a compromettere la posizione del richiedente, perché la scadenza imputabile esclusivamente all’amministrazione non può pregiudicare la successiva richiesta di visto.
  • Non sussiste un’urgenza cautelare idonea a imporre l’anticipazione di un appuntamento presso una sede diplomatica quando l’appuntamento per la presentazione e la lavorazione della domanda sia già stato fissato e non emergano specifiche ragioni di pregiudizio imminente e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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