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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21018/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal calcolo della pensione di anzianità spettante a un professionista iscritto alla Cassa dal 1967 al 2003. Il pensionato contestava i criteri di liquidazione applicati dalla Cassa in base a delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, chiedendo il riconoscimento di un trattamento pensionistico più elevato e la condanna al pagamento delle differenze sui ratei già percepiti. In appello la Cassa aveva chiesto l’applicazione del cd. coefficiente di neutralizzazione, sostenendo che fosse legittimo come misura di calcolo dell’importo pensionistico, funzionale al contenimento della prestazione e alla sostenibilità finanziaria dell’ente. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 345, 437 e 442 c.p.c., sostenendo che la Cassa avrebbe introdotto solo in appello la domanda di applicazione del coefficiente di neutralizzazione; 2) violazione dell’art. 38 Cost. e delle norme sul pro rata previdenziale, lamentando l’illegittimità dell’applicazione del coefficiente di riduzione; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, perché la diversità delle conclusioni della Cassa nei due gradi avrebbe impedito di comprendere l’effettivo importo annuo di pensione riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che in appello non vi era stata alcuna mutatio libelli: la Cassa non aveva ampliato il thema decidendum, ma aveva sviluppato difese sulle modalità di calcolo del trattamento già in contestazione, chiedendo soltanto una riduzione dell’importo, con applicazione del principio di neutralizzazione, a fronte dei medesimi fatti già allegati in primo grado. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, confermando l’orientamento secondo cui il coefficiente di abbattimento introdotto dalle delibere della Cassa e dal regolamento successivo non è soggetto al principio del pro rata previsto dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (nel testo precedente alle modifiche del 2006), ed è legittimo perché inserito in una riforma non irragionevole delle condizioni di accesso alla pensione di anzianità, compatibile con la prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere che in appello vi sia stata una domanda nuova o un indebito ampliamento del thema decidendum

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato, nel rito del lavoro/previdenziale, per il divieto di nuove domande e per valutare la compatibilità delle difese introdotte in appello

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato quale norma del rito previdenziale applicabile al giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale richiamata nei motivi di ricorso

  • art. 38 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura contro il criterio di calcolo pensionistico

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    disposizione sul principio del pro rata previdenziale, ritenuta non violata dal coefficiente di neutralizzazione

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina del calcolo pensionistico

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    richiamato dai ricorrenti nella censura sulla disciplina del calcolo pensionistico

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio previdenziale, non integra mutatio libelli la richiesta, in appello, di una diversa quantificazione della prestazione fondata sui medesimi fatti già dedotti in primo grado, quando resti immutato il petitum sostanziale e la controparte sia stata posta in condizione di difendersi sul criterio di calcolo.
  • Il coefficiente di neutralizzazione introdotto da una cassa professionale per la liquidazione della pensione di anzianità può essere considerato legittimo se costituisce un meccanismo di gradazione della prestazione inserito in una riforma non irragionevole del sistema di accesso al trattamento e finalizzata anche all’equilibrio finanziario dell’ente.
  • Il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 non impedisce, di per sé, l'applicazione di coefficienti di riduzione della quota retributiva della pensione di anzianità, quando la disciplina sopravvenuta incida sulle modalità di accesso e di calcolo in modo non irragionevole e compatibile con la prosecuzione dell'attività professionale.
  • In cassazione, le censure che denunciano la novità della domanda o l'erronea applicazione di criteri di calcolo pensionistico devono confrontarsi con l'effettivo contenuto delle difese e con l'assetto delle domande risultante dai gradi di merito; in mancanza, il ricorso è infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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