Cassazione Civile, Ordinanza n. 23299/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite riguarda il pagamento di compensi per la partecipazione, fuori dall'orario di servizio, alle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile nel periodo 2008-2009. La lavoratrice aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento per euro 13.810,00; l'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. La Corte d'appello ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del credito, la documentazione riepilogativa redatta dal dirigente della U.O.C. Medicina Legale, osservando che l'azienda non ne aveva contestato autenticità, provenienza o errore di conteggio. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha articolato tre motivi, tutti formalmente costruiti come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c. e della normativa regionale applicabile: (1) ha contestato il valore probatorio dei prospetti riepilogativi, assumendo che non provassero lo svolgimento delle attività fuori orario di servizio; (2) ha sostenuto l'irrilevanza della questione dell'applicazione della circolare sulla rilevazione automatica delle presenze; (3) ha censurato la mancata ammissione delle prove richieste e la valutazione delle testimonianze assunte in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove, non consentita in sede di legittimità. In particolare, i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata contestazione, da parte dell'azienda, dell'autenticità, provenienza e correttezza dei conteggi contenuti nei prospetti riepilogativi, nonché sulla sufficienza di tali documenti a provare il fatto costitutivo del credito. È stata quindi confermata la condanna dell'azienda al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie o per contestare l'apprezzamento di merito del giudice di appello
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge è stata esclusa perché le censure riguardavano in realtà la valutazione delle prove e non l'erronea applicazione della norma
art. 2697 c.c.
richiamato quale regola sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inidonea poiché la Corte di merito aveva già accertato il fatto costitutivo del diritto sulla base della documentazione prodotta
art. 44 della legge regionale n. 11 del 2004
invocato dall'azienda in tema di compensi per l'attività svolta nelle commissioni mediche, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile
art. 140 della legge regionale n. 4 del 2006
richiamato come norma modificativa del regime regionale dei compensi, ma la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
richiamata per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge
Cass. Sez. 6 - 2, 09/03/2022, n. 7724
richiamata sul concetto di doppia conforme, rilevando che può ricorrere anche quando il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori a sostegno della decisione di primo grado
Cass. Sez. 6 - 3, 11/02/2020, n. 3306
richiamata per affermare che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se in realtà mira a contestare il giudizio di fatto del merito
Cass. Sez. 3, 21/06/2016, n. 12748
richiamata a sostegno del principio per cui non è consentito in cassazione censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando, in realtà, il ricorrente contesta il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato la prova del fatto costitutivo o ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta.
- Se la sentenza di merito fonda la decisione sulla mancata contestazione dell'autenticità, della provenienza o della correttezza dei conteggi di un documento, il ricorso deve confrontarsi con tale specifica ratio decidendi; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le questioni istruttorie o la valutazione dell'ammissione e dell'esito della prova testimoniale, se non sorrette da un effettivo vizio di diritto o da un fatto decisivo omesso, non sono sindacabili in cassazione.
- La doppia conforme può sussistere anche quando la sentenza d'appello aggiunge argomenti ulteriori, purché il nucleo logico-argomentativo sia il medesimo su fatti principali decisivi.
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