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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35057/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza d’appello e ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto correttamente legittimato. La causa è stata rimessa al Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto davanti al Giudice di pace due società chiedendo il risarcimento dei danni da vacanza rovinata e la restituzione del prezzo versato. In primo grado, in contumacia dei convenuti, la domanda era stata accolta. Una delle società, in appello, deduceva che l’atto introduttivo era stato notificato a una società che, per fusione per incorporazione, si era estinta da tempo ed era stata sostituita dalla società incorporante; sosteneva quindi la nullità dell’intero giudizio per vizio radicale della vocatio in ius e per disintegrazione del contraddittorio. Il Tribunale rigettava l’appello ritenendo valida la notifica alla società incorporante. In cassazione la società ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla fusione societaria e sulla costituzione del contraddittorio, nonché nullità dell’atto di citazione e del giudizio; con il secondo deduceva vizio motivazionale/errore di fatto per avere il giudice di appello ritenuto ritualmente notificato l’atto nonostante fosse indirizzato alla società estinta. La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, rilevando che la fusione per incorporazione aveva comportato l’estinzione della società incorporata e la successione universale della incorporante, con conseguente nullità della notificazione eseguita nei confronti del soggetto ormai estinto.

Norme richiamate

  • art. 2501 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2504-bis c.c. per la disciplina della fusione societaria e dei suoi effetti

  • art. 2504-bis c.c.

    interpretato nel senso che la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata e la successione universale dell’incorporante nei rapporti attivi, passivi e processuali

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come norma sulla necessaria partecipazione al giudizio della parte correttamente evocata

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in tema di integrità del contraddittorio e litisconsorzio necessario

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato quanto ai requisiti della citazione e all’indicazione del convenuto

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato per la nullità della citazione e della sua notificazione

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rimessione al primo giudice per nullità del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato dal secondo motivo come vizio motivazionale/errore di fatto

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • La fusione per incorporazione, nel regime applicabile, produce l’estinzione della società incorporata e la contestuale successione universale della società incorporante nei rapporti giuridici attivi, passivi e processuali facenti capo alla prima.
  • Se l’atto introduttivo del giudizio è notificato a una società già estinta per incorporazione, la notificazione è nulla in modo assoluto perché indirizzata a un soggetto privo di soggettività e di legittimazione processuale.
  • La nullità dell’atto introduttivo per inesatta individuazione della parte convenuta e per inesistenza del destinatario determina la nullità dell’intero giudizio per mancata valida instaurazione del contraddittorio.
  • Quando il primo motivo di ricorso in cassazione è accolto e assorbe gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi il giudizio nel contraddittorio correttamente instaurato.
  • La società incorporante è l’unico centro di imputazione dei rapporti già facenti capo alla incorporata e, perciò, è l’unica legittimata a stare in giudizio in relazione a tali rapporti.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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