Cassazione Civile, Ordinanza n. 28334/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società immobiliare, dichiarata dal Tribunale su istanza di un creditore titolare di un credito documentato da cambiali e da una precedente transazione. La società ha proposto reclamo, poi rigettato dalla Corte d'Appello, sostenendo che il debito residuo era stato regolato con un successivo atto di transazione con accollo liberatorio in favore di un terzo e che, in ogni caso, il pagamento dell'importo transattivo risultava eseguito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel pagamento effettuato in data 31.12.2021 e quindi nell'avvenuto adempimento dell'accordo transattivo; 2) nullità della sentenza o del procedimento per mancata considerazione della contabile bancaria del bonifico; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione del materiale probatorio, avendo la Corte d'appello affermato che il pagamento non era ancora avvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i tre motivi, perché rileva che, dopo la proposizione del ricorso, la sentenza di reclamo è stata successivamente revocata dalla Corte d'Appello in sede di revocazione, con conseguente revoca della decisione di apertura della liquidazione giudiziale e definitiva cessazione dell'oggetto del giudizio di legittimità. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione. Le spese vengono compensate e viene escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 14/2019
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale
viene richiamato come base del giudizio di reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale.
art. 53 d.lgs. 14/2019
viene menzionato come disposizione conseguente alla revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
è invocato come vizio di legittimità relativo all'omessa considerazione del pagamento e dell'adempimento della transazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
è invocato per censurare l'asserita errata valutazione delle prove documentali e del loro contenuto oggettivo.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della valutazione delle prove da parte del giudice.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base della memoria depositata dal controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diventa inammissibile quando, per un evento processuale sopravvenuto, viene meno l'oggetto della controversia e quindi l'interesse ad agire o a impugnare.
- L'interesse a impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione della Corte.
- Se la parte ottiene in un diverso giudizio il bene della vita richiesto, con passaggio in giudicato della decisione favorevole, la controversia sul provvedimento originariamente impugnato può estinguersi per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta non imputabile alla parte ricorrente e presente solo dopo la proposizione dell'impugnazione, il giudice può compensare le spese.
Come è indicizzato
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