Sentenza n. 2131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 00847/2024, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l'impugnazione del regolamento comunale sulle progressioni verticali, dell'avviso di procedura comparativa e delle graduatorie provvisoria, definitiva e rettificata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, dipendente del Comune di Napoli inquadrata in categoria C e assunta a seguito di messa in disponibilità provenendo dal Comune di Lauro, contestava il mancato computo dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza nella procedura di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D. In primo grado aveva impugnato il regolamento comunale, l'avviso e le graduatorie, chiedendo l'accertamento del diritto alla valutazione dell'anzianità maturata dal 24 dicembre 1999 e la rideterminazione del punteggio. In appello deduceva: omessa pronuncia sulle censure relative all'art. 5 d.P.C.M. n. 325/1988, all'art. 3 Cost. e all'art. 15 l. n. 300/1970; violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, in relazione agli artt. 51 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità; erronea valutazione degli atti e violazione degli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'anzianità maturata presso un'altra amministrazione locale nella medesima qualifica avrebbe dovuto essere valutata e che la messa in disponibilità non avrebbe interrotto la continuità giuridica del rapporto. Contestava inoltre la distinzione operata dal Comune tra anzianità maturata presso il Comune di Napoli e anzianità maturata presso il Comune di Lauro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari poiché il gravame era infondato nel merito. Ha ritenuto che la procedura fosse disciplinata dall'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 nella formulazione vigente al momento dell'adozione del regolamento e dell'avviso, anteriore alla modifica introdotta dal d.l. n. 44/2023. Nella versione applicabile, la norma riferiva l'esperienza valorizzabile a quella maturata "nell'amministrazione di appartenenza"; tale espressione consentiva all'amministrazione procedente di considerare l'esperienza maturata nella propria specifica organizzazione, escludendo quella acquisita presso altri enti pubblici. Il regolamento e l'avviso del Comune di Napoli, limitando sia l'ammissione sia l'attribuzione dei punteggi all'esperienza maturata presso il Comune stesso, erano quindi conformi alla disciplina primaria ratione temporis. La scelta non è stata ritenuta irragionevole, poiché la discrezionalità legislativa e amministrativa poteva valorizzare l'esperienza interna all'amministrazione quale elemento di deroga al principio generale del pubblico concorso, purché nel rispetto della riserva di accesso dall'esterno. Il riferimento al d.P.C.M. n. 325/1988, relativo alla mobilità tra amministrazioni, è stato ritenuto non conducente rispetto alla disciplina speciale delle progressioni verticali; l'art. 15 l. n. 300/1970 è stato considerato irrilevante, non essendo configurabile la questione come atto discriminatorio. La censura relativa agli effetti della messa in disponibilità è stata ritenuta non decisiva, poiché il mancato computo dell'anzianità presso altri enti era già di per sé legittimo. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata e le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
Nella formulazione vigente prima del d.l. n. 44/2023, il riferimento all’esperienza maturata nell’amministrazione di appartenenza consentiva di valorizzare, nelle progressioni verticali, l’esperienza maturata presso la specifica amministrazione che bandiva la procedura, con esclusione di quella maturata presso altri enti pubblici.
art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017
La disposizione si colloca nel quadro della valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione ai fini delle progressioni, in deroga al principio generale del concorso pubblico nei limiti stabiliti dalla legge.
art. 3, d.l. n. 80/2021, convertito dalla l. n. 113/2021
Ha modificato l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, introducendo il sistema delle progressioni tra aree mediante procedura comparativa e il riferimento all’esperienza maturata nell’amministrazione di appartenenza.
art. 1-bis, comma 1, lett. d), d.l. n. 44/2023, convertito dalla l. n. 74/2023
Ha sostituito nell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 le parole "dalle amministrazioni di appartenenza" con "dalle amministrazioni", ampliando per il futuro l’esperienza potenzialmente valorizzabile anche a quella maturata presso altri enti pubblici; la modifica non si applica alla procedura oggetto di causa.
artt. 51 e 97 Cost.
Fondano rispettivamente il principio di accesso alle funzioni pubbliche e il principio del pubblico concorso e del buon andamento; il legislatore può prevedere deroghe al concorso nei casi stabiliti dalla legge, valorizzando l’esperienza interna all’amministrazione.
art. 5 d.P.C.M. n. 325/1988
L’impiegato conserva l’anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza anche agli effetti del collocamento nei ruoli della nuova amministrazione.
La disposizione, riferita alla mobilità tra amministrazioni, non prevale sulla disciplina speciale ratione temporis applicabile alle progressioni verticali.
artt. 33 e 34 d.lgs. n. 165/2001
Le questioni relative agli effetti della messa in disponibilità sulla continuità del rapporto non sono state esaminate nel merito perché non decisive, essendo legittima l’esclusione dell’anzianità maturata presso altri enti.
art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dall’appellante per sostenere la continuità giuridica del rapporto e la conservazione dell’anzianità, ma ritenuto non rilevante ai fini della decisione.
art. 15 l. n. 300/1970
Il richiamo è stato ritenuto irrilevante, non essendo stata ravvisata una questione di discriminazione datoriale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia, ritenuta comunque non decisiva ai fini dell’accoglimento dell’appello.
Massime di principio
- Per le procedure di progressione verticale bandite prima della modifica introdotta dal d.l. n. 44/2023, l’espressione "esperienza maturata nell’amministrazione di appartenenza" contenuta nell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 consente di valorizzare l’esperienza maturata presso la specifica amministrazione che bandisce la procedura, escludendo quella acquisita presso altri enti pubblici.
- La disciplina applicabile alle progressioni verticali può legittimamente distinguere l’esperienza maturata presso l’amministrazione procedente da quella maturata presso altra amministrazione, poiché la valorizzazione delle professionalità interne costituisce una scelta legislativa e amministrativa coerente con la deroga, nei limiti di legge, al principio del pubblico concorso.
- Quando il regolamento e l’avviso di una progressione verticale limitano coerentemente sia i requisiti di partecipazione sia i punteggi all’esperienza maturata presso l’amministrazione banditrice, tale simmetria non è di per sé irragionevole, anche se l’esperienza esclusa è stata acquisita nella medesima categoria e qualifica presso un altro ente.
- La disciplina generale della mobilità tra amministrazioni, compresa quella sulla conservazione dell’anzianità, non può essere automaticamente applicata per estendere i criteri di valutazione propri di una procedura di progressione verticale disciplinata da una specifica normativa.
- Se la legittimità dell’esclusione dell’esperienza maturata presso altri enti è sufficiente a definire il giudizio, non è necessario esaminare ulteriormente le questioni relative alla continuità del rapporto derivante dalla messa in disponibilità.
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