Sentenza n. 214/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 00170/2022, resa tra le parti, e conseguentemente per l'annullamento: - del provvedimento di diniego di sanatoria prot. n. 11546 dell'8.7.2011, a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cattolica Eraclea; - dell'ordinanza di demolizione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Cattolica Eraclea n. 18 del 28.9.2011; - di ogni altro atto o provvedimento connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria del manufatto)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un fabbricato per civile abitazione originariamente assentito con concessione edilizia del 1993, sul quale erano stati successivamente eseguiti ampliamenti privi di titolo. Per tali opere era stata presentata, il 9 dicembre 2004, domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, assumendo che gli interventi fossero ultimati entro il 31 marzo 2003. Il Comune aveva respinto la domanda con provvedimento dell'8 luglio 2011 e aveva adottato, il 28 settembre 2011, ordinanza di demolizione. La ricorrente aveva dedotto l'erroneità del diniego, sostenendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta, comprendente fotografie munite di data certa e ulteriori elementi sulla datazione delle opere. Aveva inoltre contestato l'estensione dell'ordine demolitorio alla porzione originariamente assistita da titolo, nonché ulteriori profili relativi ai presupposti e ai destinatari del potere repressivo. Il TAR aveva ritenuto rigorosamente gravante sulla richiedente la prova dell'ultimazione dell'abuso entro il termine utile e aveva giudicato insufficienti gli elementi fotografici e documentali. In appello è stata censurata la rigidità di tale valutazione e, soprattutto, è stata valorizzata la sopravvenuta approvazione definitiva del Piano di recupero dell'abitato di Cattolica Eraclea, che include l'immobile nel proprio perimetro e consente interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR, annullando il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Il Collegio ha confermato il principio generale secondo cui l'onere di dimostrare l'ultimazione dell'opera entro il termine previsto per il condono grava sul privato richiedente, in applicazione del criterio della vicinanza della prova. Ha tuttavia precisato che tale regola non può essere applicata in modo rigido e astratto: quando il privato adduca elementi concreti, anche non singolarmente decisivi, idonei a delineare un quadro complessivo plausibile, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria seria, accurata e penetrante e non può limitarsi a una contestazione generica. Nel caso concreto, fotografie munite di data certa, ulteriori elementi documentali e l'assenza di aerofotogrammetrie o riprese aeree relative al 2003 rendevano non irrilevante il compendio probatorio e ponevano un problema di insufficiente approfondimento istruttorio. La ragione decisiva dell'accoglimento è stata tuttavia individuata nella sopravvenuta approvazione del Piano di recupero dell'abitato di Cattolica Eraclea. L'inclusione del manufatto nel piano, con previsione di interventi edilizi sul fabbricato esistente, ha modificato significativamente il quadro urbanistico e l'assetto degli interessi considerati negli atti repressivi originari. Tale sopravvenienza non determina automaticamente la sanatoria dell'abuso, ma rende non più attuale il mantenimento dell'originario diniego e dell'ordine di demolizione e impone al Comune una nuova valutazione coerente con il mutato quadro pianificatorio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio straordinario, subordinata, nel caso esaminato, alla dimostrazione dell'ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003.
art. 4 delle norme tecniche di attuazione del Piano di recupero dell'abitato di Cattolica Eraclea
La previsione del piano, richiamata dal Collegio, contempla per l'immobile interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, rilevando come indice del mutato quadro urbanistico.
Massime di principio
- Nelle controversie sul condono edilizio, l'onere di provare l'ultimazione dell'abuso entro il termine previsto dalla legge grava, in via generale, sul privato richiedente, in applicazione del criterio della vicinanza della prova.
- Il criterio della vicinanza della prova non può essere applicato in modo rigido e autosufficiente: quando il privato adduca elementi concreti, anche non decisivi isolatamente, idonei a formare un quadro complessivo dotato di plausibilità circa la data di ultimazione dell'opera, l'amministrazione è tenuta a valutarli specificamente e a svolgere un approfondimento istruttorio adeguato.
- L'amministrazione non può respingere una domanda di condono mediante una contestazione meramente assertiva o generica quando gli elementi prodotti dal privato rendano plausibile la ricostruzione della data dell'abuso e impongano un supplemento di istruttoria; l'omesso approfondimento integra un difetto di istruttoria.
- La sopravvenuta approvazione di uno strumento urbanistico attuativo che includa il manufatto abusivo e ne disciplini il recupero non determina automaticamente la sanatoria dell'abuso, ma può rendere non più attuale l'originario assetto repressivo e imporre all'amministrazione una nuova valutazione del diniego di sanatoria e dell'ordine di demolizione alla luce del mutato quadro urbanistico.
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