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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22980/2021 del 17/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società impugnava una cartella di pagamento TARSU per l’anno 2011 relativa a un capannone adibito a magazzino in locazione, sostenendo di non dover pagare il tributo per una parte rilevante della superficie perché nell’immobile si producevano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, in particolare imballaggi secondari e terziari, gestiti mediante convenzione con soggetto privato autorizzato al trasporto, recupero e smaltimento. In cassazione deduceva: (1) violazione della normativa sui rifiuti e della TARSU, per avere la CTR ritenuto legittima l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e la proroga del regolamento comunale che introduceva un limite quantitativo di assimilazione; (2) violazione della disciplina in tema di rifiuti e del principio "chi inquina paga" per il differimento dell’entrata in vigore del limite quantitativo di 24 mc/anno; (3) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato la denuncia e la documentazione già presentate al Comune sulla diversa destinazione delle aree e sull’esclusione/esenzione dal tributo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio precedente in materia, ribadendo che gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e che, per essi, la TARSU non è dovuta nella sola parte di superficie in cui si formano esclusivamente tali rifiuti speciali; ha però rilevato che, nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso l’agevolazione richiesta perché la contribuente non aveva assolto l’onere di denuncia previsto dall’art. 70 del d.lgs. 507/1993 per ottenere l’esclusione delle aree tassabili o la riduzione connessa allo smaltimento in proprio. Quanto agli imballaggi secondari, la Corte ha ricordato che l’eventuale avviamento al recupero dà diritto non a esenzione totale, ma a riduzione tariffaria, subordinata alla prova documentale del conferimento a soggetti autorizzati. Nessuna violazione di legge è stata quindi ravvisata nella decisione impugnata; le spese non sono state liquidate per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è stato evocato per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    è stato evocato per denunciare nullità della sentenza per asserito error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso che vi sia stata omissione di pronuncia rilevante.

  • d.P.R. n. 915 del 1982

    richiamato come parte del quadro normativo sui rifiuti e sulla disciplina transitoria.

  • artt. 62, 67, 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    l'art. 62 disciplina la tassazione dei locali in relazione ai rifiuti speciali; l'art. 67 è richiamato in tema di riduzione tariffaria; l'art. 70 impone l'obbligo di denuncia per ottenere esclusioni/agevolazioni.

  • art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22 del 1997

    il contribuente che avvii al recupero gli imballaggi ha diritto all'esonero dalla privativa comunale, ma deve provarlo documentalmente.

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22 del 1997

    attribuiva ai comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali non pericolosi secondo criteri statali.

  • artt. 23, 184, 195, 238 d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rifiuti e della tariffazione, senza che la Corte vi ravvisi fondamento decisivo per l'accoglimento.

  • L. n. 179 del 2002

    citata quale fonte modificativa del quadro normativo invocato dalla ricorrente.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997

    riconosce il regime speciale degli imballaggi e i limiti dell'assimilazione comunale.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    richiamato per la riduzione tariffaria calcolata in base alla quantità effettivamente avviata al recupero.

Massime di principio

  • I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani solo nei limiti consentiti dalla normativa statale; i regolamenti comunali che prevedano un'assimilazione incompatibile con il regime speciale degli imballaggi terziari sono disapplicabili dal giudice tributario nella parte eccedente.
  • Gli imballaggi terziari non sono assimilabili ai rifiuti urbani e, se effettivamente esclusi dal circuito della raccolta pubblica, non sono soggetti a TARSU per la parte di superficie in cui si formano esclusivamente tali rifiuti speciali.
  • Per gli imballaggi secondari, l'avviamento al recupero non comporta automaticamente l'esenzione totale dal tributo, ma può dare luogo a una riduzione tariffaria, subordinata alla prova documentale del corretto conferimento a soggetti autorizzati.
  • In materia di TARSU, l'esclusione di aree dalla superficie imponibile costituisce un'eccezione alla regola generale di tassazione dei locali occupati o detenuti; pertanto, grava sul contribuente l'onere di indicare e provare i presupposti della non imponibilità o della riduzione, oltre agli adempimenti dichiarativi previsti dalla legge.
  • La mancata presentazione della denuncia prescritta per ottenere l'agevolazione fiscale impedisce di riconoscere l'esclusione o la riduzione del tributo, anche quando il contribuente deduca lo smaltimento in proprio dei rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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