Sentenza n. 6619/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'ottemperanza della sentenza n. 20311/2024 del Tar del Lazio, pubblicata in data 15 novembre 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite stabilita dalla sentenza del TAR Lazio n. 20311/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 20311/2024, nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 750,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 22 novembre 2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento il 18 febbraio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, chiedendo quindi di prendere atto della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento delle spese di lite oggetto della domanda di ottemperanza era intervenuto nelle more del giudizio. Ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale e condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiara la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutiliter data la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more da parte dell'Amministrazione dell'importo dovuto in forza della sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa oggetto del giudizio risulti integralmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può porre a suo carico le spese del giudizio, anche se la domanda principale viene dichiarata improcedibile per sopravvenuto soddisfacimento.
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