Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6619/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza della sentenza n. 20311/2024 del Tar del Lazio, pubblicata in data 15 novembre 2024;

Giustizia amministrativa202601638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della condanna al pagamento delle spese di lite stabilita dalla sentenza del TAR Lazio n. 20311/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 20311/2024, nella parte in cui aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 750,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 22 novembre 2024. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento il 18 febbraio 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, chiedendo quindi di prendere atto della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento delle spese di lite oggetto della domanda di ottemperanza era intervenuto nelle more del giudizio. Ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale e condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle ulteriori spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 750,00, oltre agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    dichiara la cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutiliter data la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more da parte dell'Amministrazione dell'importo dovuto in forza della sentenza azionata determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa oggetto del giudizio risulti integralmente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
  • Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, il giudice può porre a suo carico le spese del giudizio, anche se la domanda principale viene dichiarata improcedibile per sopravvenuto soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.