Sentenza del 26/06/2015 n. 13254 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità degli avvisi di accertamento, sostenendo principalmente che la loro motivazione fosse carente perché fondata per relationem su un processo verbale di constatazione (PVC) non allegato agli avvisi e non integralmente riprodotto. Deduceva inoltre di non aver conosciuto il PVC al momento della notifica, che gli avvisi non ne avessero riportato il contenuto essenziale e che la CTR non avesse adeguatamente esaminato tali contestazioni. Nel merito, gli accertamenti avevano attribuito a B.M. la titolarità effettiva e la gestione di un’impresa individuale formalmente intestata a D.G.F., ritenuta una società cartiera utilizzata per operazioni soggettivamente inesistenti relative all’acquisto e alla rivendita di argento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché questi richiamavano specificamente il PVC, ne riportavano gli elementi essenziali e indicavano che il documento era disponibile presso l’Ufficio. La Corte ha inoltre rilevato che lo stesso contribuente aveva ammesso di essere venuto a conoscenza del PVC tramite l’amministrazione e che il documento integrale era stato comunque prodotto nel giudizio di primo grado. Non è stata quindi ravvisata una lesione sostanziale del diritto di difesa. B.M. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, purché l'atto richiamato sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è valida quando l'avviso identifica chiaramente l'atto richiamato e riporta gli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria e a consentirne la difesa.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2
L'avviso di accertamento deve essere motivato e, quando richiama un altro atto non conosciuto o ricevuto dal contribuente, deve allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale.
L'allegazione materiale del documento richiamato non è indispensabile se il contribuente ne ha già conoscenza o se l'avviso ne riproduce sufficientemente i dati essenziali, permettendo di individuare i presupposti della pretesa.
Codice di procedura civile, articolo 360
Norma richiamata per i motivi di ricorso per Cassazione relativi a violazione di legge e vizi della motivazione.
La Corte ha ritenuto infondati sia i motivi relativi alla violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi sia quelli relativi all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un PVC o ad altro documento, purché il contribuente lo conosca o possa agevolmente conoscerlo e l'avviso ne riporti il contenuto essenziale.
- Non è sempre necessaria l'allegazione integrale del documento richiamato: l'allegazione può essere superflua quando il documento è già noto al contribuente oppure quando l'avviso consente di individuarlo con precisione e ne sintetizza i passaggi decisivi.
- La motivazione deve comunque permettere al contribuente di comprendere origine, contenuto e fondamento della pretesa fiscale e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
- La produzione del documento integrale nel giudizio di primo grado può contribuire a escludere una lesione sostanziale del diritto di difesa, soprattutto se il contribuente non dimostra uno specifico pregiudizio.
- Contestazioni generiche sulla mancata allegazione o sull'insufficienza della motivazione sono meno efficaci di contestazioni specifiche, dirette a dimostrare quali elementi essenziali siano mancanti e quale concreto impedimento abbiano causato alla difesa.
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